Ordinanza n. 17/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale di gara n. 2 del 1° dicembre 2025 recante l'esclusione della ricorrente, della comunicazione di esclusione del 5 dicembre 2025 e della determinazione dirigenziale n. 224 - R.G. 1393 del 16 dicembre 2025 di aggiudicazione della procedura, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di gara recante l'esclusione dalla procedura, comunicazione di esclusione e determinazione di aggiudicazione della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di gara del 1° dicembre 2025 con cui è stata esclusa, la comunicazione di esclusione del 5 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2025 con cui la procedura è stata aggiudicata, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica la causa dell'esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza pronunciarsi in via definitiva sull'annullamento degli atti di gara. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio caratterizzato da estrema gravità e urgenza richiesto dal rito speciale in materia di contratti pubblici, poiché l'esecuzione dei lavori era già stata avviata in via d'urgenza dall'aggiudicataria, su disposizione della stazione appaltante, per rispettare le tempistiche del PNRR necessarie all'ottenimento del finanziamento. La trattazione di merito è stata fissata all'11 marzo 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 120, comma 8, c.p.a.
estrema gravità ed urgenza
Il giudice ha ritenuto necessario, per la concessione della misura cautelare nel rito relativo alle procedure di affidamento, un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità ed urgenza.
art. 119, comma 4, c.p.a.
estrema gravità ed urgenza
Richiamato insieme all'art. 120, comma 8, c.p.a. quale presupposto per la misura cautelare richiesta.
Massime di principio
- Nel rito relativo alle procedure di affidamento, la concessione della misura cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità ed urgenza; tale presupposto non ricorre quando l'esecuzione dei lavori sia già stata avviata d'urgenza dall'aggiudicatario, in attuazione di una disposizione della stazione appaltante e per il rispetto di scadenze connesse al finanziamento PNRR.
- La tutela cautelare può essere negata per difetto del requisito dell'estrema gravità ed urgenza senza che il giudice debba definire in via anticipata le questioni di merito relative alla legittimità dell'esclusione e dell'aggiudicazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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