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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale di gara n. 2 del 1° dicembre 2025 recante l'esclusione della ricorrente, della comunicazione di esclusione del 5 dicembre 2025 e della determinazione dirigenziale n. 224 - R.G. 1393 del 16 dicembre 2025 di aggiudicazione della procedura, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di gara recante l'esclusione dalla procedura, comunicazione di esclusione e determinazione di aggiudicazione della gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di gara del 1° dicembre 2025 con cui è stata esclusa, la comunicazione di esclusione del 5 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2025 con cui la procedura è stata aggiudicata, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica la causa dell'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza pronunciarsi in via definitiva sull'annullamento degli atti di gara. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio caratterizzato da estrema gravità e urgenza richiesto dal rito speciale in materia di contratti pubblici, poiché l'esecuzione dei lavori era già stata avviata in via d'urgenza dall'aggiudicataria, su disposizione della stazione appaltante, per rispettare le tempistiche del PNRR necessarie all'ottenimento del finanziamento. La trattazione di merito è stata fissata all'11 marzo 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 120, comma 8, c.p.a.

    estrema gravità ed urgenza

    Il giudice ha ritenuto necessario, per la concessione della misura cautelare nel rito relativo alle procedure di affidamento, un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità ed urgenza.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    estrema gravità ed urgenza

    Richiamato insieme all'art. 120, comma 8, c.p.a. quale presupposto per la misura cautelare richiesta.

Massime di principio

  • Nel rito relativo alle procedure di affidamento, la concessione della misura cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità ed urgenza; tale presupposto non ricorre quando l'esecuzione dei lavori sia già stata avviata d'urgenza dall'aggiudicatario, in attuazione di una disposizione della stazione appaltante e per il rispetto di scadenze connesse al finanziamento PNRR.
  • La tutela cautelare può essere negata per difetto del requisito dell'estrema gravità ed urgenza senza che il giudice debba definire in via anticipata le questioni di merito relative alla legittimità dell'esclusione e dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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