Sentenza n. 4669/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio serbato dalla questura di Napoli sull’istanza di accesso presentata il 23 febbraio 2026 e per la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di accesso agli atti della pratica di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 23 febbraio 2026 un'istanza di accesso agli atti della propria pratica di rilascio del permesso di soggiorno e, non avendo ricevuto riscontro nel termine di legge, ha impugnato il silenzio dell'amministrazione chiedendo l'accertamento della sua illegittimità e l'ordine di esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riferito che il ricorrente aveva ottenuto il titolo di soggiorno, sostenendo che ciò avesse fatto venir meno le esigenze sottese all'accesso. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Il conseguimento del permesso di soggiorno non è stato ritenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava che la documentazione richiesta fosse stata effettivamente esibita. Tuttavia, secondo il giudice, il rilascio del titolo di soggiorno ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sull'istanza di accesso. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia e dei ritardi amministrativi collegati all'ingente arretrato nelle pratiche di soggiorno.
Massime di principio
- Il conseguimento, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo cui si riferisce la documentazione richiesta può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse all'azione di accesso, anche quando l'amministrazione non abbia materialmente esibito gli atti, se il rilascio del titolo fa venir meno le esigenze sostanziali sottese all'accesso.
- La mancata esibizione della documentazione richiesta esclude, di per sé, la cessazione della materia del contendere; tale esito non può essere dichiarato quando persista una divergenza tra la prestazione richiesta e quella effettivamente eseguita dall'amministrazione.
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