Sentenza n. 410/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo n. 1134/2024, del 29.03.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1134/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 1134/2024, divenuta definitiva e notificata al Comune il 5 agosto 2024, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta ostensione documentale ed era stato condannato il Comune al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, per spese di lite. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e una formale diffida del 9 novembre 2024, il Comune non aveva pagato le somme dovute né rimborsato il contributo unificato versato nel giudizio presupposto. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, accertando la definitività e la regolare notificazione della sentenza n. 1134/2024 nonché il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza adempimento. Ha ordinato al Comune di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni, con oneri e compenso a carico del Comune debitore. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non manifestamente iniqua la misura e qualificando l'obbligazione pecuniaria come di pronta esecuzione; la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'esecuzione forzata del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata nell'ambito del giudizio di ottemperanza anche per un'obbligazione pecuniaria di pronta esecuzione, in assenza di manifesta iniquità o di ragioni ostative.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza definitiva regolarmente notificata e relativa al pagamento di somme dovute dall'amministrazione integra violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando accerta l'inadempimento dell'amministrazione a un obbligo pecuniario derivante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e disporre, per il perdurare dell'inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche a un'obbligazione pecuniaria di pronta esecuzione quando non emergano profili di manifesta iniquità o altre ragioni ostative; la sua decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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