Cassazione Penale, Ordinanza n. 29246/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione di cocaina ai fini della cessione a terzi, dopo riqualificazione dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta finalità di spaccio, contestando la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge anche sul trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiustificata la pena applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione e violazioni di legge, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, completa e logicamente coerente. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sulla pena, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato il tipo di stupefacente, il numero di dosi ricavabili e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma applicata per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione a terzi, a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili come vizi di motivazione censure che, nella sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito sulla finalità di spaccio può ritenersi adeguata quando valorizzi plurimi indici fattuali convergenti, anche di natura oggettiva e soggettiva, purché il ragionamento sia completo e logicamente coerente.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito dà conto dei criteri utilizzati e la motivazione non presenti vizi logico-giuridici, potendo essere valorizzati natura della sostanza, quantità/dosi ricavabili e precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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