Sentenza n. 4254/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'istanza di trasferimento ad anni successivi al primo, per gravi motivi di salute, presso il corso di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché gli atti presupposti relativi alla determinazione e riserva dei posti disponibili
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, ha impugnato le note con cui l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha respinto e successivamente confermato il rigetto della sua istanza di trasferimento, proposta ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 per gravi motivi di salute. La ricorrente sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza del dirigente della struttura amministrativa che aveva adottato il diniego, assumendo che la decisione spettasse al Rettore. Con gli ulteriori motivi deduceva la violazione della normativa di settore, il difetto di motivazione e di trasparenza nella determinazione dei posti disponibili, contestando in particolare che 17 posti indicati come residui non fossero utilizzabili perché ricompresi nella quota riservata agli allievi di un'Accademia militare. Chiedeva inoltre l'accertamento del diritto al trasferimento e la condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l'iscrizione agli anni successivi al primo nei corsi di Medicina richiede una procedura comparativa ad hoc, preceduta dalla pubblicazione di un avviso o bando, nella quale siano valutate unitariamente le istanze degli interessati sulla base dei posti effettivamente disponibili e di criteri predeterminati. Non sussiste automatismo tra i posti disponibili al primo anno e quelli disponibili per gli anni successivi, trattandosi di disponibilità autonome determinate dall'ateneo; la graduatoria nazionale relativa all'accesso al primo anno non rileva per i trasferimenti successivi. L'università ricevente deve rispettare il limite dei posti disponibili per il trasferimento programmato nell'anno accademico. Tali principi sono stati ritenuti idonei a superare anche le censure relative alla trasparenza della riserva di posti per gli allievi dell'Accademia militare. Il TAR ha inoltre respinto la censura di incompetenza: l'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 deve essere interpretato in senso evolutivo, alla luce della successiva disciplina dell'organizzazione universitaria e del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Le decisioni sulle istanze individuali di trasferimento costituiscono attività gestionale e spettano quindi alla dirigenza amministrativa, non agli organi di governo dell'ateneo. È stata ritenuta irrilevante, ai fini dell'annullamento, l'adozione da parte dell'ateneo di provenienza di misure di didattica a distanza. La domanda di accertamento e condanna è stata conseguentemente respinta insieme alla domanda di annullamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
È stato invocato dalla ricorrente quale base della richiesta di trasferimento per gravi motivi di salute e della pretesa competenza del Rettore; il TAR lo interpreta evolutivamente, escludendo che attribuisca oggi al Rettore una competenza gestionale sulle singole istanze di trasferimento.
art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240
la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
Recepisce, nell'organizzazione universitaria, il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo degli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa della dirigenza.
l. 2 agosto 1999, n. 264
È richiamata quale fonte della riforma dell'accesso programmato ai corsi universitari di Medicina, rilevante per coordinare la disciplina dei trasferimenti con il sistema del numero chiuso.
art. 30 c.p.a.
La domanda di accertamento del diritto al trasferimento e di condanna dell'amministrazione è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda principale.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi per la motivazione della sentenza.
art. 74 c.p.a.
È richiamato per motivare mediante rinvio ai precedenti della stessa Sezione in controversie analoghe.
Massime di principio
- L'iscrizione a un anno successivo al primo di un corso universitario a numero programmato, inclusi i corsi di Medicina, non può essere disposta direttamente sulla base della sola istanza individuale: richiede una procedura comparativa ad hoc, aperta a tutti i potenziali interessati, preceduta dalla pubblicazione di un avviso o bando e fondata su criteri predeterminati.
- La disponibilità di posti al primo anno non determina automaticamente la disponibilità di posti per gli anni successivi, poiché queste ultime sono autonome, si formano successivamente e devono essere determinate annualmente dall'ateneo ricevente nel rispetto della programmazione dei trasferimenti.
- La graduatoria unica nazionale per l'accesso al primo anno non costituisce presupposto per il trasferimento a un anno successivo; tuttavia, il trasferimento resta subordinato al rispetto del numero di posti disponibili e alla procedura selettiva prevista dall'università ricevente.
- L'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 deve essere interpretato alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento universitario e del principio di separazione tra indirizzo e gestione: la decisione sulle singole istanze di trasferimento degli studenti è attività gestionale e può spettare alla dirigenza amministrativa, anche se la disposizione risalente menziona formalmente il Rettore.
- Nel sistema dell'accesso programmato ai corsi di Medicina, la tutela di esigenze individuali, anche connesse a gravi motivi di salute, non consente di superare il limite dei posti disponibili né di prescindere dalla procedura comparativa necessaria a garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
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