Ordinanza n. 179/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) della nota della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 10 aprile 2026, recante informazione antimafia interdittiva nei confronti della società ricorrente; 2) della nota della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 56116 del 6 agosto 2025, recante comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 3) della nota del Comune di -OMISSIS--OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-dell’8 maggio 2026, con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto pubblico identificato dal CIG -OMISSIS-nonché delle altre note municipali prot. nn. -OMISSIS- del 13 aprile 2026, 8486 del 22 aprile 2026, 8952 del 29 aprile 2026, 9813 dell’11 maggio 2026; 4) della nota di -OMISSIS-s.p.a. prot. n. 5028 del 20 aprile 2026, con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto pubblico identificato dal CIG -OMISSIS- 5) della nota del Ministero dell’interno prot. n. -OMISSIS-del 5 maggio 2026, con la quale è stata comunicata la cancellazione della società ricorrente dall’anagrafe antimafia degli esecutori; 6) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare: dei verbali delle riunioni del Gruppo interforze antimafia della Prefettura di -OMISSIS- del 9 maggio 2025, 7 luglio 2025, 27 luglio 2025, 10 settembre 2025, 19 gennaio 2026; delle note della Questura di -OMISSIS- prot. nn. 9926 del 17 giugno 2025 e 15076 del 9 settembre 2025; delle note del Comando provinciale carabinieri di -OMISSIS- prot. nn. 47/14-14 A del 16 luglio 2025 e 47/14-21 A del 13 settembre 2025; delle note del Comando provinciale carabinieri di -OMISSIS- prot. nn. 119060/8–10 del 22 luglio 2025, 119060/8–14 del 31 luglio 2025, 119060/8–15 del 5 agosto 2025, 119060/8–16 del 13 agosto 2025, 119060/8–19 del 16 settembre 2025, 119060/8–23 del 20 gennaio 2026; della nota del Comando provinciale carabinieri prot. n. 9/187–2 del 30 settembre 2025; delle note della Guardia di finanza, Nucleo di polizia economico finanziaria di -OMISSIS- prot. nn. 209497 del 9 maggio 2025, 302437 del 3 luglio 2025, 337212 del 24 luglio 2025 e 4211139 del 19 settembre 2025; delle note della Guardia di finanza, Gruppo di -OMISSIS- prot. nn. 230923 del 21 maggio 2025 e 341469 del 26 luglio 2025; delle note del Ministero dell’interno, Struttura prevenzione antimafia prot. nn. 37799 del 29 maggio 2025, 38472 del 30 maggio 2025, 161154 del 17 dicembre 2025, 15914 del 29 gennaio 2026; delle note del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione investigativa antimafia, Centro operativo di Roma, prot. nn. 13444 del 4 luglio 2025, 52955 del 24 luglio 2025, 18209 del 19 settembre 2025 e 1067 del 19 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, comunicazione di avvio del relativo procedimento, risoluzioni di contratti pubblici, cancellazione dall’anagrafe antimafia degli esecutori e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura, la precedente comunicazione di avvio del procedimento, gli atti con cui il Comune e una società per azioni hanno disposto la risoluzione di contratti pubblici, la cancellazione dall’anagrafe antimafia degli esecutori e gli atti istruttori presupposti, tra cui verbali del Gruppo interforze antimafia e informative delle forze di polizia. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non manifestamente infondate, quanto al fumus boni iuris, le censure del primo motivo relative alla violazione delle garanzie partecipative, in particolare perché la comunicazione di avvio non avrebbe contenuto il quadro completo dei fatti dai quali la Prefettura riteneva desumibile il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata di stampo camorristico. È stato inoltre dedotto un pregiudizio grave e imminente derivante dalla natura dell’interdittiva, dagli effetti sui contratti pubblici e dal portafoglio delle commesse della società, anche in vista dell’imminente discussione dell’istanza di sottoposizione al controllo giudiziario.
La decisione
Il TAR ha accolto in via cautelare la domanda ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia dell’informazione antimafia interdittiva. Ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, per la possibile violazione delle garanzie partecipative, sia il periculum in mora, in ragione della natura dell’atto, del portafoglio commesse dell’impresa e dell’imminente discussione dell’istanza di controllo giudiziario. La Prefettura dovrà riesaminare la posizione della società mediante una nuova comunicazione di avvio del procedimento contenente il quadro completo dei fatti rilevanti ai fini del pericolo di condizionamento mafioso. Gli effetti della sospensione sono stati espressamente limitati alla sola informazione antimafia: fino alla trattazione del merito non sono possibili ulteriori provvedimenti di decadenza dai contratti pubblici in essere. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La comunicazione di avvio del procedimento in materia di informazione antimafia deve consentire un’effettiva partecipazione, mediante l’indicazione completa del quadro fattuale posto a base del possibile condizionamento mafioso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’informazione antimafia ai fini del riesame, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società e dei suoi esponenti.
reg. (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare può essere sospesa un’informazione antimafia interdittiva ai fini del riesame quando appaiano non manifestamente infondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative e sussista un pregiudizio grave e imminente per l’impresa destinataria.
- La comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di un’informazione antimafia deve contenere un quadro sufficientemente completo dei fatti dai quali la Prefettura ritiene di poter desumere il pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso, così da rendere effettiva la partecipazione dell’interessato.
- La sospensione cautelare dell’informazione antimafia può essere modulata ai soli effetti dell’atto prefettizio, senza comportare automaticamente la caducazione o la sospensione di atti ulteriori già adottati da altre amministrazioni; tuttavia, fino alla trattazione del merito, essa può impedire l’adozione di ulteriori provvedimenti di decadenza da contratti pubblici in essere.
- Il periculum in mora connesso a un’informazione antimafia interdittiva può essere valutato considerando la natura dell’atto, l’incidenza sul portafoglio delle commesse dell’impresa e l’imminente definizione di un’istanza di controllo giudiziario.
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