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Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rapporto informativo relativo al periodo 13 febbraio 2024 - 13 maggio 2024, recante valutazioni difformi da quelle del compilatore e un giudizio complessivo ritenuto peggiorativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo deducendo un unico motivo di eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà tra provvedimenti e ingiustizia manifesta, nonché violazione del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e del d.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429. Ha sostenuto che il compilatore avrebbe espresso un giudizio di eccellenza, coerente con i precedenti periodi valutativi, mentre il revisore avrebbe abbassato la valutazione complessiva senza indicare ragioni adeguate. Il ricorrente ha inoltre lamentato che il revisore avesse avuto con lui un’interazione diretta limitata a 24 giorni, che il dissenso fosse stato formulato con il laconico rilievo “non concordo”, e che non vi fossero richiami, contestazioni disciplinari, episodi critici o comportamenti idonei a giustificare il peggioramento. Ha contestato anche la riferibilità della valutazione a caratteristiche personali e caratteriali stabili, quali energia, intelligenza, buon senso e senso del dovere, nonché la contraddizione con i giudizi eccellenti ricevuti in precedenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto, il compilatore non aveva espresso letteralmente un giudizio di “eccellente”, ma aveva attestato un rendimento costantemente elevato, meritevole di apprezzamento e suscettibile di ulteriore miglioramento. Il revisore, inoltre, non aveva negato espressamente una qualificazione di eccellenza, ma aveva formulato valutazioni difformi su alcuni profili, tra cui energia e rapporti con i superiori. Il giudice ha ritenuto tali valutazioni adeguatamente specificate nel rapporto e riconducibili alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione militare, considerando non sporadico il contatto del revisore con il valutato, pari a circa un terzo del periodo osservato. Ha ribadito che i giudizi dei superiori gerarchici sulle schede valutative riguardano capacità e attitudini proprie della vita militare e sono sindacabili solo per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, vizi che il ricorrente non ha dimostrato. Ha inoltre valorizzato la limitata durata del periodo valutato, pari a soli tre mesi, e la successiva valutazione di “eccellente” relativa al periodo 14 maggio 2024 - 16 febbraio 2025, ritenendo così non dimostrato un pregiudizio concreto sul successivo sviluppo della carriera. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato nella formazione del rapporto informativo; il testo non indica una specifica disposizione interpretata dal giudice.

  • d.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; il testo non indica una specifica disposizione interpretata dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sulle capacità e attitudini proprie della vita militare.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi valutativi del personale militare è circoscritto alla verifica di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti; tali vizi devono essere dimostrati dal ricorrente.
  • La divergenza tra le valutazioni del compilatore e quelle del revisore non determina di per sé l’illegittimità del rapporto informativo, quando il dissenso del revisore sia specificato nel rapporto e risulti riferibile a un contatto non sporadico con il valutato.
  • La valutazione negativa o difforme riferita a un periodo limitato non dimostra, da sola, un pregiudizio concreto sullo sviluppo della carriera quando la documentazione successiva attesti il recupero di una valutazione di eccellenza.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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