Sentenza del 28/02/2018 n. 4602 - Corte di Cassazione
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Comunicazione di variazione dei redditi in diminuzione a quanto dichiarato - Effetti automatici - Esclusione - Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella relativa alla TIA del secondo trimestre 2004, sostenendo che la comunicazione del 28 gennaio 2006, con cui aveva dichiarato la riduzione della superficie tassabile da 822 a 497 metri quadrati, dovesse produrre effetti retroattivi. Deduceva la violazione della normativa sulla TIA e sulla TARSU, del regolamento comunale e del principio "chi inquina paga", nonché l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, affermando che la superficie corretta fosse stata sin dall'origine quella minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le variazioni in diminuzione della superficie o della tariffa, anche quando derivino da errori contenuti nella dichiarazione originaria e non soltanto da sopravvenienze, non producono effetti retroattivi: diventano efficaci dall'anno successivo, oppure secondo il regolamento comunale dal giorno successivo alla comunicazione, in quanto l'ente deve poter verificare tempestivamente i presupposti della riduzione. La disciplina dell'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 è stata ritenuta applicabile anche alla TIA, considerata sostanzialmente continuativa rispetto alla TARSU. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.800 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993
Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
Le riduzioni della superficie imponibile o della tariffa devono essere dichiarate e producono effetti, in linea generale, dall'anno successivo alla presentazione della denuncia o comunicazione; la norma esclude quindi l'efficacia retroattiva automatica.
Artt. 14, comma 4, e 25, comma 2, del Regolamento del Comune di Lucca n. 179 del 2002
Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione; le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno della loro comunicazione al gestore.
Il regolamento disciplina temporalmente le riduzioni della TIA, subordinandone l'efficacia alla comunicazione al gestore e impedendo che possano incidere su periodi anteriori.
Art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993
La tassa è dovuta per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salve le esclusioni previste dalla legge.
Il presupposto ordinario dell'imposizione ambientale è l'occupazione o detenzione di superfici potenzialmente produttrici di rifiuti; eventuali esclusioni o riduzioni devono essere specificamente dichiarate.
Art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
È richiamato quale disciplina istitutiva della tariffa di igiene ambientale, ma la Corte ne interpreta l'applicazione alla luce della continuità sostanziale tra TIA e TARSU.
Principio comunitario del "chi inquina paga"
Il principio è compatibile con l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni: consentire riduzioni retroattive per periodi non più verificabili potrebbe svincolare la tariffa dall'effettiva produzione o potenziale produzione di rifiuti e impedire i controlli dell'ente.
Massime di principio
- Una comunicazione che riduce la superficie imponibile o la tariffa non produce normalmente effetti automatici per gli anni precedenti, anche se sostiene di correggere un errore originario.
- Le agevolazioni, esclusioni e riduzioni della TARSU o della TIA devono essere indicate nella denuncia originaria o in una tempestiva denuncia di variazione; la mera esistenza materiale della situazione favorevole non è sufficiente.
- L'ente impositore deve poter verificare i presupposti della riduzione sulla base della situazione effettiva e attuale; per questo la tempestività della comunicazione è essenziale.
- In presenza di un regolamento comunale applicabile, occorre verificare la decorrenza specificamente prevista, che può essere dal giorno successivo alla comunicazione o dall'anno successivo, senza efficacia retroattiva.
- La TIA, quando presenta natura tributaria e rapporto di continuità con la TARSU, può essere interpretata alla luce delle regole della TARSU sulle denunce e sulle riduzioni, compreso il limite temporale previsto dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993.
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