Cassazione Penale, Ordinanza n. 35091/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 25 settembre 2025, contestando la ritenuta sussistenza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte rileva che i motivi ripropongono censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Quanto alla resistenza, la valutazione concerne il tenore del contegno oppositivo dell’imputato; quanto all’oltraggio, l’offensività delle frasi pronunciate e la loro potenziale percepibilità da parte di più persone. Il testo non specifica ulteriormente i fatti, le singole doglianze, la pena inflitta né l’esito preciso della sentenza di merito.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese in appello, non sono consentiti in sede di legittimità. Ritiene le argomentazioni dei giudici di merito giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla resistenza sia in relazione all’oltraggio. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte completa del dispositivo e non consente di precisare eventuali importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
in ordine alla ritenuta sussistenza dei costituti propri sia della resistenza ex art 337 - avuto riguardo al tenore del contegno oppositivo tenuto dal ricorrente -
La valutazione della resistenza è ritenuta corretta in rapporto al tenore del contegno oppositivo tenuto dall’imputato.
art. 341-bis c.p.
sia dell'oltraggio ex art 341 bis cp ( sia per il portato di offensività delle frasi proferite, sia per la potenziale percepibilità delle stesse da parte di più soggetti)
La valutazione dell’oltraggio è ritenuta corretta considerando l’offensività delle frasi e la loro potenziale percepibilità da parte di più soggetti.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta le statuizioni conseguenti previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che si limiti a riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata risulti giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La valutazione della condotta oppositiva ai fini della resistenza a pubblico ufficiale può essere scrutinata in rapporto al tenore concreto del contegno tenuto dall’imputato.
- Ai fini dell’oltraggio a pubblico ufficiale, la valutazione delle espressioni offensive può considerare sia la loro offensività sia la potenziale percepibilità da parte di più persone.
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