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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 539/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Gagliardi, sottoposto al regime 41-bis, contestando il divieto di acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali. Il Ministero ha censurato la decisione sostenendo che l'impiego di apparecchi tecnologici in cella è regolato dal DPR 30/6/2000 n.230 (art. 40) e da specifiche circolari dipartimentali per i reparti 41-bis (art. 14.1), che limitano l'uso dei lettori CD a lavoro e studio e vietano o circoscrivono l'uso di dispositivi informatici nei reparti speciali, ritenendo quindi legittima la scelta dell'Amministrazione penitenziaria di non autorizzare l'ingresso di tali dispositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato che le norme citate (art. 40 DPR 230/2000 e le circolari per i reparti 41-bis) non stabiliscono un divieto assoluto all'uso di lettori CD per finalità ricreative, ma che l'Amministrazione penitenziaria, in ragione delle esigenze di ordine e sicurezza connesse al regime 41-bis, può legittimamente vietarne l'ingresso ove ciò sia giustificato da concrete esigenze di prevenzione dei flussi comunicativi illeciti e ove le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza risultino inesigibili. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che dovrà valutare alla luce dei criteri esposti se il divieto sia effettivamente giustificato e proporzionato rispetto alle risorse e ai protocolli necessari.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Predispone limitazioni speciali del trattamento intramurale finalizzate a impedire comunicazioni con l'esterno e mantenimento di legami con il gruppo criminale; legittima quindi misure restrittive degli oggetti in cella quando necessarie a tali finalità di sicurezza.

  • art. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione Ordinamento penitenziario)

    Prevede che l'uso di lettori digitali sia consentito per ragioni di lavoro o di studio previa autorizzazione del direttore; la Corte osserva che si tratta di previsione di portata generale e storicamente datata che non stabilisce un divieto assoluto all'uso ricreativo dei lettori CD, ma delimita l'ambito di discrezionalità amministrativa.

  • Circolare dipartimentale (disciplinante i reparti ex art. 41-bis) art. 14.1

    Per i reparti 41-bis la circolare limita l'uso di personal computer e autorizza lettori digitali solo per consultazione di materiale giudiziario o di studio, per tempi strettamente necessari; la Corte riconosce che tali disposizioni legittimano restrizioni, lasciando comunque margine di valutazione sulle misure di sicurezza richieste.

Massime di principio

  • Le norme regolamentari che limitano luso di dispositivi tecnologici in carcere non comportano un divieto assoluto alluso ricreativo di lettori CD: va operato un bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di sicurezza.
  • Per i detenuti in regime 41-bis le esigenze di ordine e sicurezza possono giustificare restrizioni più incisive; lAmministrazione può vietare laccesso a dispositivi se risulta necessario per impedire comunicazioni illecite con lesterno.
  • La decisione amministrativa che vieta un dispositivo deve essere motivata e valutata anche in rapporto alla possibilità di adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza; il giudice di sorveglianza deve verificare se tali adempimenti siano esigibili dallAmministrazione o se il loro onere renda ragionevole il divieto.
  • Non basta lautomatica richiamo a norme storiche: occorre considerare l’evoluzione tecnologica e la concreta incidenza pratica (valore degli oggetti, rischio di manipolazione, modalità dacquisto/controllo) nel decidere se autorizzare o vietare luso di dispositivi.
  • In procedimenti analoghi il tribunale dovrà valutare caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della restrizione, delle specifiche finalità di sicurezza del regime detentivo e delle risorse necessarie per garantire la sicurezza dei dispositivi autorizzati.

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