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Sentenza

Sentenza n. 2898/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n.3033/2024 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro;

Giustizia amministrativa202503601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3033/2024 del Tribunale di Milano, pronunciata in funzione di giudice del lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 1° settembre 2024 quale titolo esecutivo munito di attestazione di conformità, aveva condannato l'amministrazione a riconoscere il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha lamentato che l'accredito non era stato eseguito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi più di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, come richiesto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha inoltre precisato che il termine decorre dalla notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore, quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero e all'ufficio scolastico resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda entro i successivi sessanta giorni agli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e altri adempimenti finanziari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. L'amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le conseguenti misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva; la sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia; ciò non incide sulla decorrenza del termine di 120 giorni, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore della sentenza munita di attestazione di conformità, quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito o una prestazione in favore del privato giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando l'attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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