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Sentenza

Sentenza n. 631/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 867/2024 pubblicata il 24/07/2024, del Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, R.G. n. 1023/2024, notificata a mezzo PEC ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 cpc in data 27.12.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;

Giustizia amministrativa202500837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e ordinato l'accredito delle somme spettanti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 27 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente, o altro beneficio equipollente, con accredito delle somme spettanti. La ricorrente ha rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ha chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale dalla quale risultava che, il 4 dicembre 2025, Sogei S.p.A., gestore del servizio Carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Poiché l'avvenuta esecuzione non è stata contestata dalla ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non vi è stato luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, essendo stata dichiarata l'esenzione per ragioni reddituali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso è stato valorizzato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il provvedimento giurisdizionale azionato, e tale adempimento non è contestato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'amministrazione adempie soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche quando la domanda principale divenga improcedibile per l'intervenuta esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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