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Ordinanza

Ordinanza n. 5409/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1322/2024 pubblicata il 10/07/2024 RG n. 1654/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1322/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d'ufficio la questione di competenza territoriale, applicando l'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale inderogabile, ritenendo che la controversia, relativa all'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Frosinone, rientri nella competenza della sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha rimesso l'affare a tale sede, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sezione di Latina dovrà provvedere anche sulla regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    La competenza territoriale per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La disposizione disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina del TAR Lazio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato nell'ordinanza nel termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la decisione da eseguire.
  • Quando il TAR competente è articolato in una sede centrale e in una sezione staccata, la controversia deve essere assegnata alla sede individuata dalle regole interne di ripartizione previste dall'art. 47 c.p.a.; tale competenza è territoriale inderogabile.
  • In caso di dichiarazione di incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti alla sede competente entro il termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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