Cassazione Penale, Ordinanza n. 28268/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva validato la proposta di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello e aveva confermato la condanna per il reato di falso in monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per omessa verifica dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento immediate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente inammissibile perché proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello con rinuncia ai motivi, ipotesi che rende non proponibile il ricorso per le censure dedotte nei termini formulati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
indica il reato oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di precisarne oltre la qualificazione concreta, se non come reato contestato e definito nella sentenza di merito.
art. 129 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento immediato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso quando emerga in modo palese dalla lettura degli atti e del provvedimento impugnato.
art. 599-bis c.p.p.
sentenza di appello resa a seguito di concordato con rinuncia ai motivi; contro tale tipo di decisione il ricorso, nei termini dedotti, è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri, nei termini ordinari, una sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quando il motivo si risolva in doglianze incompatibili con il concordato intervenuto in grado di appello.
- Quando l'inammissibilità del ricorso risulti immediatamente percepibile dal contenuto degli atti e della decisione impugnata, la Corte di cassazione può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In presenza di concordato in appello con rinuncia ai motivi, non può essere utilmente devoluta in cassazione una censura sull'omessa verifica dell'art. 129 c.p.p. se tale doglianza si ponga in contrasto con la struttura e gli effetti della decisione concordata.
Come è indicizzato
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