Ordinanza n. 400/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di licenza d’uso dello Stadio San Vito ex art. 68 TULPS, unitamente agli atti di sospensione dell’attività sportiva e della convenzione di utilizzo dello stadio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sportiva ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota comunale di rigetto dell’istanza di licenza d’uso dello Stadio San Vito per lo svolgimento di attività sportive aperte al pubblico. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, tra cui la comunicazione di sospensione dell’attività sportiva e della convenzione per incompatibilità tra attività di cantiere e attività sportive per ragioni di sicurezza, la relazione tecnica e proposta di sospensione della convenzione, una risoluzione del Consiglio comunale e un’ulteriore nota di contenuto non conosciuto. In via subordinata è stato chiesto l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990, con riserva di successiva azione risarcitoria. Il Comune si è costituito; le imprese controinteressate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non dimostrato il periculum in mora. In particolare, non è emerso un pericolo immediato per l’attività sportiva della società, poiché essa ha potuto iscriversi al successivo campionato di Serie C indicando come sede lo stadio di Crotone. Il pregiudizio dedotto non è stato quindi ritenuto grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi è stata inoltre considerata prevalente la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità pubblica. La decisione è stata adottata senza pregiudicare le successive valutazioni sulle questioni di rito e di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 68 TULPS
La controversia cautelare riguarda il rigetto dell’istanza di licenza d’uso per attività sportive aperte al pubblico nello stadio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La società ha prospettato, in via subordinata, una domanda di indennizzo per la revoca o il recesso dall’utilizzo dello stadio, ma l’ordinanza cautelare non decide tale domanda.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale, con particolare riferimento al periculum in mora e al danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri un pericolo attuale e immediato derivante dall’atto impugnato; la mera possibilità di un pregiudizio futuro non integra il periculum in mora.
- L’iscrizione a una competizione sportiva mediante l’indicazione di una sede alternativa può escludere, allo stato, la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dal mancato utilizzo dell’impianto originariamente previsto.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità pubblica può prevalere sull’interesse del privato alla prosecuzione dell’attività sportiva in un determinato impianto, quando il pregiudizio allegato non abbia carattere grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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