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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento di diniego del Permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 31.01.2024 del Comune di Palermo, Sportello Autonomo Concessioni Edilizie, comunicato con pec del 31.01.2024; - del provvedimento adottato a seguito d’istanza di riesame del diniego, comunicato a mezzo pec il 18.03.2024; - ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato ed in particolare dell’ordinanza di demolizione n. 53-2021P/80-2022PR del 10.11.2022 - prot. n. 1411020 del 10.11.2022;

Giustizia amministrativa202400502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria e successivo provvedimento di riesame, relativi a opere edilizie abusive, nonché, ove occorrente, ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 11, 13, 14 e 21 delle N.T.A. del P.R.G. di Palermo; difetto assoluto di istruttoria e motivazione; erronea valutazione dei presupposti e sviamento. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente qualificato gli interventi realizzati in un immobile classificato come Netto Storico/edilizia rurale o a schiera di borgata come ristrutturazione con aumento di volume, soggetta ai limiti dell'art. 14 della Scheda Norma, anziché come manutenzione straordinaria o ristrutturazione semplice ammessa dall'art. 13. In particolare, ha contestato l'addebitabilità della traslazione di un vano porta, la qualificazione abusiva della trasformazione di una finestra in porta con realizzazione di balcone, la rilevanza della diversa distribuzione interna, la possibilità di realizzare un nuovo vano nel sottotetto e di modificare la copertura. Ha inoltre sostenuto, sulla base di un'aerofotogrammetria degli anni Settanta, che alcune opere fossero anteriori all'acquisto dell'immobile e che non fosse stato modificato il colmo della copertura. Ha dedotto, infine, che il limite di densità edilizia di 5 mc/mq sarebbe derogato dagli artt. 20 e 21 delle N.T.A. Con il secondo motivo ha contestato l'assunto comunale secondo cui la precedente ordinanza di demolizione e l'avvio di indagini penali ostassero alla presentazione o all'accoglimento dell'istanza di sanatoria, sostenendo che l'accertamento di conformità fosse ammissibile anche nelle more dell'ottemperanza all'ingiunzione di demolizione e di un procedimento penale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il primo motivo e dichiarato improcedibile il secondo. Ha ricostruito la disciplina applicabile agli immobili classificati Netto Storico in zona A2, distinguendo tra ristrutturazione edilizia semplice, ammessa dall'art. 13 della Scheda Norma quando restano inalterate l'altezza e la superficie lorda complessiva, e ristrutturazione con nuovi volumi, disciplinata dall'art. 14, soggetta al limite di densità complessiva di 5 mc/mq. Ha ritenuto non provata la preesistenza delle opere rispetto all'acquisto dell'immobile: l'aerofotogrammetria degli anni Settanta costituiva una mera attestazione dello stato dei luoghi, priva dei timbri, delle firme e dei dati della ripresa aerea indicati nel documento stesso. La produzione in allegato a una perizia giurata non le attribuiva valore fidefacente quanto ai fatti non direttamente percepiti dal tecnico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Il Tribunale ha inoltre affermato che la sanatoria può essere richiesta anche dal proprietario non responsabile dell'abuso, ma tale circostanza non esclude l'onere di attivarsi per la regolarizzazione, poiché l'ordinanza di demolizione, quale sanzione reale, può essere legittimamente adottata anche nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell'opera. Ha ritenuto vincolata la valutazione sull'istanza di accertamento di conformità, subordinata alla doppia conformità dell'intervento e alla legittimazione dell'istante. In presenza di una pluralità di opere funzionalmente orientate al medesimo risultato di rinnovamento dell'immobile, l'Amministrazione deve valutarle unitariamente e non come manufatti autonomi. Nel caso concreto, l'aumento di volumetria, superficie abitabile, copertura con innalzamento delle linee di colmo e di gronda e modifica dei prospetti giustificava la qualificazione dell'intervento ai sensi dell'art. 14 della Scheda Norma e il diniego della sanatoria per superamento del limite di densità edilizia. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile perché l'atto era fondato su motivazioni plurime e autonome e la legittimità di una sola di esse era sufficiente a sorreggerlo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    L'accertamento di conformità richiede la verifica della conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile, secondo il requisito della doppia conformità come ricostruito dal giudice.

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione relativa agli interventi edilizi abusivi indicati in sentenza.

  • art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016

    In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ... il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

    La norma regionale, nel testo ratione temporis, legittimava anche l'attuale proprietario non responsabile a richiedere il titolo in sanatoria; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 232/2017 è stato ripristinato il requisito della doppia conformità.

  • art. 2700 cod. civ.

    L'efficacia fidefacente dell'atto pubblico non si estende ai fatti o alle circostanze non compiuti o personalmente percepiti dal pubblico ufficiale.

  • art. 14 della Scheda Norma - N.T.A. del P.R.G. di Palermo

    L'aumento di volumetria è consentito quando le pertinenze dell'immobile lo consentono nel senso che la densità complessiva dell'unità edilizia trasformata non dovrà superare i 5 mc/mq.

    Gli interventi che comportano nuovi volumi sono soggetti al limite di densità edilizia di 5 mc/mq; il superamento del limite impedisce il rilascio della sanatoria.

  • art. 13 della Scheda Norma - N.T.A. del P.R.G. di Palermo

    Sono da considerare lavori di ristrutturazione edilizia semplice ... a condizione che, ad esito dei medesimi, rimangano inalterate l'altezza e la superficie lorda complessiva del fabbricato.

    La ristrutturazione semplice comprende modifiche a coperture, prospetti, solai, collegamenti verticali e distribuzione interna solo se restano inalterate altezza e superficie lorda complessiva.

  • art. 21 N.T.A. del P.R.G. di Palermo

    Per gli immobili classificati Netto Storico in zona A2 ammette diversi interventi edilizi, purché eseguiti nei limiti della relativa Scheda Norma.

Massime di principio

  • Nell'accertamento di conformità edilizia, la verifica della doppia conformità costituisce una valutazione vincolata dell'amministrazione e rappresenta condizione necessaria per il rilascio del titolo in sanatoria.
  • Il proprietario attuale di un immobile abusivo, anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso, è legittimato a presentare l'istanza di accertamento di conformità e ha interesse e onere di attivarsi per evitare le conseguenze della sanzione reale della demolizione.
  • Quando più opere edilizie, pur strutturalmente distinguibili, sono funzionalmente preordinate al medesimo risultato pratico di trasformazione o rinnovamento dell'immobile, la loro conformità urbanistico-edilizia deve essere valutata unitariamente.
  • La ristrutturazione edilizia semplice prevista dalla disciplina urbanistica comunale resta distinta dalla ristrutturazione con nuovi volumi: se l'intervento comporta aumento di volumetria, superficie o altezza oltre i limiti stabiliti, trova applicazione la disciplina più restrittiva relativa ai nuovi volumi.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su motivazioni plurime, autonome e indipendenti, la legittimità di una sola ragione sufficiente a sorreggere il dispositivo rende superfluo l'esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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