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Sentenza

Sentenza del 16/02/2015 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Nozione di fattura - Descrizione dell'oggetto - Completezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al non determinabile

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la completezza della fattura ai fini IVA, con particolare riferimento alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati. La sentenza distingue tra il caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto, al quale la fattura può rinviare mediante una descrizione sintetica, e il caso in cui manchi un contratto a fondamento del rapporto. In quest'ultima ipotesi, la fattura deve descrivere la prestazione in modo sufficientemente dettagliato e indicare il relativo prezzo.

La decisione

Il principio affermato è che una descrizione succinta in fattura è ammissibile quando il contenuto della prestazione sia individuabile attraverso un contratto previamente stipulato tra le parti. In assenza di tale contratto, la fattura deve contenere direttamente una descrizione completa, anche dettagliata, dei beni o servizi e del prezzo, al fine di consentire la verifica dell'operazione ai fini IVA. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia prevalso.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla fattura e sui requisiti di completezza

    La quantità dei beni ceduti o la descrizione del servizio prestato possono essere richiamati in modo succinto nella fattura quando alla base vi è un contratto stipulato fra le parti.

    La fattura può rinviare sinteticamente a un contratto preesistente se quest'ultimo consente di identificare con certezza l'oggetto della cessione o della prestazione.

  • Disciplina IVA sulla descrizione dell'operazione in assenza di contratto

    In assenza di contratti a fondamento del rapporto negoziale tra le parti contraenti, è obbligatorio esporre in fattura, anche dettagliatamente, la prestazione effettuata con l'indicazione del relativo prezzo.

    Quando non esiste un contratto cui fare riferimento, la fattura deve contenere autonomamente tutti gli elementi necessari a identificare l'operazione e il suo corrispettivo.

Massime di principio

  • La sufficienza della descrizione in fattura dipende dalla presenza di un contratto scritto e dalla sua idoneità a individuare con certezza beni o servizi, quantità e corrispettivo.
  • Il semplice richiamo generico a un rapporto commerciale o a un ordine non necessariamente sostituisce una descrizione adeguata, soprattutto se non consente di verificare concretamente l'operazione.
  • In assenza di un contratto dettagliato, è prudente indicare direttamente in fattura la natura della prestazione, il periodo o la quantità, le modalità di esecuzione e il prezzo applicato.
  • Una fattura generica può essere contestata ai fini IVA quando non permette di collegare con chiarezza il documento all'operazione effettivamente svolta.

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