Sentenza del 23/05/2019 n. 3183 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu - avviso di accertamento - notifica - servizi postali privati -inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell’avviso di accertamento TARSU, sostenendo che l’atto fosse stato notificato tramite un servizio postale privato anziché mediante il servizio postale universale o altro soggetto abilitato dalla legge. Secondo tale impostazione, l’utilizzo di un operatore privato avrebbe determinato l’inesistenza della notificazione.
La decisione
La notificazione dell’avviso di accertamento è stata ritenuta inesistente perché effettuata tramite posta privata non abilitata alla notificazione degli atti tributari. L’inesistenza della notifica impedisce che l’atto produca validamente i propri effetti e comporta l’accoglimento della contestazione del contribuente, salvo che l’amministrazione dimostri una successiva notificazione validamente eseguita o che ricorrano specifiche circostanze sananti riconosciute dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari tramite servizio postale
La notificazione degli avvisi di accertamento deve essere eseguita da soggetti e mediante procedure legalmente abilitati. L’impiego di un operatore di posta privata privo della necessaria abilitazione non costituisce una semplice irregolarità, ma può determinare l’inesistenza della notificazione.
Disciplina della notificazione degli atti giudiziari e tributari
La validità della notifica dipende dal rispetto delle forme previste dalla legge e dalla competenza del soggetto notificatore. Un soggetto privo del potere di notificare non può validamente perfezionare la notificazione dell’atto.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene notificato tramite un operatore postale privato, occorre verificare se l’operatore fosse legalmente autorizzato alla notificazione degli atti giudiziari e tributari nel periodo considerato.
- La consegna materiale dell’atto al destinatario non è sufficiente, da sola, a rendere valida la notifica: devono essere rispettate anche le regole sulla competenza del soggetto notificatore e sulla procedura utilizzata.
- Se la notifica è inesistente, l’atto non produce normalmente gli effetti collegati alla notificazione, inclusa la decorrenza dei termini per impugnare o per procedere alla riscossione, salvo una successiva notificazione valida o altri specifici effetti sananti previsti dalla legge.
- La valutazione deve essere effettuata considerando la normativa vigente alla data della notifica, poiché l’abilitazione degli operatori postali privati e gli effetti delle relative notifiche possono essere cambiati nel tempo.
- La contestazione deve indicare concretamente il vizio della notifica e, quando possibile, documentare il soggetto che ha effettuato la consegna, la tipologia di servizio utilizzato e la mancanza dell’abilitazione richiesta.
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