Cassazione Penale, Ordinanza n. 04173/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa in precedenza, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano per la ripetuta violazione delle prescrizioni da parte del condannato, che era stato diffidato per tre volte al rispetto delle stesse. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, ma senza individuare specifici passaggi del provvedimento da censurare; in sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti della revoca. La difesa lamentava inoltre, implicitamente, la mancata applicazione della detenzione domiciliare, rispetto alla quale però il Tribunale non si era pronunciato perché non era stata formulata alcuna richiesta nel corso dell'udienza sulla revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero dirette a specifici errori di legittimità, ma a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente omesso di valutare la detenzione domiciliare, perché tale misura non era stata richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Richiamato implicitamente come base della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la cui revoca è stata oggetto del giudizio.
art. 47 ord. pen.
La revoca della misura alternativa è rimessa alla valutazione del Tribunale di sorveglianza, che deve però sorreggerla con motivazione logica ed esauriente.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un'ordinanza di sorveglianza, il controllo della Corte di cassazione non consente una rivalutazione del merito dei presupposti applicativi o revocatori della misura alternativa, ma solo la verifica di violazioni di legge e di vizi della motivazione nei limiti della sua esistenza, coerenza e logicità.
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale rientra nell'apprezzamento discrezionale del Tribunale di sorveglianza, purché la decisione sia sorretta da motivazione logica ed esauriente, soprattutto in presenza di reiterate violazioni delle prescrizioni.
- È inammissibile il ricorso che si limita a enunciare formalmente una violazione di legge senza individuare specifici passaggi del provvedimento impugnato, perché ciò finisce per richiedere una nuova valutazione del merito.
- Il giudice non è tenuto a pronunciarsi su misure alternative diverse da quella richiesta o devoluta, se nel procedimento non sia stata formulata una specifica istanza in tal senso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →