Sentenza del 15/06/2018 n. 15834 - Corte di Cassazione
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Successiva notifica della cartella al curatore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA per gli anni 1988, 1990 e 1992, iscritta a ruolo straordinario dopo la dichiarazione di fallimento. Il credito tributario era già stato ammesso allo stato passivo. Il curatore aveva impugnato la cartella sostenendo che, una volta ammesso il credito al passivo, non fosse necessaria un'ulteriore notificazione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, da un lato, la necessità della partecipazione dell'agente della riscossione al giudizio e, dall'altro, che la cartella dovesse comunque essere notificata anche dopo l'ammissione del credito al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, escludendo sia la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione sia la necessità di notificare la cartella al curatore quando il credito tributario sia già stato ammesso al passivo fallimentare. La cartella è infatti funzionale all'esecuzione individuale, preclusa dal divieto di cui all'art. 51 della legge fallimentare. È stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del curatore sulle spese. Un terzo delle spese è stato compensato e l'Agenzia è stata condannata a rifondere i restanti due terzi, quantificati in 6.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi e spese forfettarie del 15%.
Norme richiamate
Art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 112
Disciplina l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali; tale adempimento non rende necessaria la successiva notificazione della cartella se il credito è già stato ammesso al passivo.
Art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare
Non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento.
Il divieto di esecuzione individuale rende non necessaria la notificazione della cartella, che costituisce atto prodromico all'esecuzione individuale, quando il credito è già stato accertato e ammesso al passivo.
Articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare
La procedura fallimentare mira alla verifica dei crediti e alla distribuzione dell'attivo secondo la par condicio creditorum; questa procedura concorsuale prevale sulle modalità proprie della riscossione individuale.
Articolo 88 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In caso di contestazione del credito tributario, l'ammissione definitiva al passivo può essere differita fino alla definizione della controversia davanti al giudice tributario.
Articoli 10, 18 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso che, in generale, esista un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la partecipazione di entrambi è necessaria solo in specifiche ipotesi processuali, in particolare quando siano stati entrambi presenti in primo grado e uno sia stato pretermesso in appello.
Articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché il giudice d'appello aveva comunque indicato, seppure sinteticamente, le peculiarità della controversia quali ragioni della compensazione.
Massime di principio
- Quando un credito tributario è già stato ammesso allo stato passivo di una procedura concorsuale, non è normalmente necessaria la successiva notificazione della cartella al curatore, perché la verifica del credito avviene nell'ambito della procedura concorsuale.
- La cartella di pagamento è principalmente funzionale alla riscossione individuale; poiché tale riscossione è vietata sui beni del fallimento, la cartella non costituisce un adempimento indispensabile dopo l'ammissione del credito al passivo.
- Se il credito tributario viene contestato dal debitore, la sua ammissione definitiva può dipendere dall'esito del giudizio tributario competente; in assenza di contestazioni, il credito può essere ammesso secondo le regole della procedura concorsuale.
- L'ammissione al passivo non impedisce di contestare l'esistenza o la validità del credito davanti al giudice competente: stabilisce però il percorso processuale e concorsuale attraverso cui il credito deve essere verificato e soddisfatto.
- Non sussiste automaticamente un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la necessità di coinvolgere entrambi dipende dai vizi concretamente dedotti e dalla loro partecipazione ai precedenti gradi di giudizio.
- In casi analoghi, occorre distinguere tra atti necessari all'accertamento del credito e atti meramente funzionali all'esecuzione individuale: i primi possono essere rilevanti nella procedura concorsuale, mentre i secondi non sono necessari quando l'esecuzione individuale è preclusa.
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