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Sentenza

Sentenza n. 3557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15849/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i motivi aggiunti contro l’annullamento del lotto di gara, dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto la domanda risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva partecipato a una procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento di servizi socio-riabilitativi. Il lotto n. 5 era stato aggiudicato a un RTI concorrente, classificatosi primo con 99,53 punti, mentre l’appellante aveva ottenuto 97,87 punti. In primo grado l’appellante aveva dedotto: l’erronea attribuzione del punteggio tecnico, poiché a fronte del giudizio di “ottimo” era stato attribuito un coefficiente di 0,80 anziché 1,00, con sottrazione di due punti; l’erroneità e l’insufficienza della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria; l’erroneità di ulteriori valutazioni della Commissione su criteri dell’offerta tecnica. Dopo la sospensione cautelare dell’aggiudicazione, la Commissione aveva riesaminato le offerte tecniche a buste economiche già aperte, rideterminando i punteggi e collocando l’appellante al primo posto. La stazione appaltante, anziché procedere all’aggiudicazione, aveva adottato una deliberazione di annullamento parziale della gara e di nuova indizione del lotto, ritenendo violato il principio di segretezza delle offerte. Il TAR aveva respinto i motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. In appello, l’appellante ha dedotto error in judicando, erroneità e irragionevolezza della sentenza, violazione dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, risultato, tutela dell’affidamento e giusto procedimento, nonché violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a. quanto alla riproposizione delle censure. Ha inoltre chiesto l’aggiudicazione e il risarcimento dei danni. La stazione appaltante ha proposto appello incidentale per ottenere una diversa motivazione del rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della stazione appaltante, perché diretto esclusivamente a ottenere una diversa motivazione del rigetto della domanda risarcitoria, senza alcuna soccombenza nel dispositivo né un vantaggio concreto e attuale. Ha accolto il primo motivo dell’appello principale, riformando la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto illegittimo l’annullamento dell’intera procedura fondato sul solo fatto che la Commissione avesse riesaminato le offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche. Il principio di segretezza delle offerte non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con l’effettività della tutela giurisdizionale, la conservazione degli atti, l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché con la tutela dell’affidamento. Tali principi possono operare anche quando la regressione procedimentale alla fase tecnica sia disposta autonomamente dalla stazione appaltante, e non solo in esecuzione di un annullamento giurisdizionale. L’appellante aveva correttamente riproposto soltanto la censura relativa alla sottrazione di due punti, mentre le ulteriori censure sull’anomalia e sull’incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria sono state ritenute rinunciate ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., non essendo state riprodotte integralmente in appello. La censura sul punteggio è stata accolta perché l’errore era effettivamente sussistente e non contestato dall’amministrazione. La correzione del punteggio, lasciando ferme le altre valutazioni, comportava automaticamente il primo posto dell’appellante. Sono stati quindi annullati sia la deliberazione di annullamento della procedura relativa al lotto n. 5 sia l’aggiudicazione originaria in favore del RTI controinteressato, ed è stata ordinata l’aggiudicazione in favore dell’appellante, salve le verifiche di legge sul possesso dei requisiti. La domanda risarcitoria è stata respinta: il danno da mancata aggiudicazione è soddisfatto in forma specifica; il minor corrispettivo percepito durante la proroga tecnica non è causalmente riconducibile agli atti impugnati, ma ad altre determinazioni della stazione appaltante, cui l’impresa aveva contribuito accettando la prosecuzione del servizio; non sono stati dedotti altri specifici danni da ritardo imputabili al contenzioso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 58 e 60 d.lgs. 50/2016

    Costituiscono la base normativa della procedura aperta suddivisa in lotti, avente a oggetto l’affidamento dei servizi socio-riabilitativi.

  • art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016

    La disciplina richiamata è posta in relazione alla possibilità di rinnovare gli atti di gara dopo la conoscenza delle offerte economiche, quando il rinnovo sia limitato alla valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa.

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale disciplina corrispondente e confermativa dei principi sulla rinnovazione della valutazione tecnica dopo l’apertura delle offerte economiche.

  • art. 1 l. 241/1990

    Esprime i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, rilevanti nel bilanciamento con la segretezza delle offerte e nella conservazione della procedura.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato quale espressione dei limiti alla caducazione dei provvedimenti illegittimi e del principio di conservazione degli atti.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    È richiamato, pur non essendo applicabile ratione temporis, per il principio del risultato, in continuità con i principi già desumibili dall’art. 1 l. 241/1990.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    È richiamato, pur non essendo applicabile ratione temporis, quale espressione della tutela dell’affidamento e della buona fede nel settore dei contratti pubblici.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Impone all’appellante di riproporre specificamente le domande e i motivi non esaminati o assorbiti in primo grado; il mancato adempimento comporta la rinuncia alle censure non riprodotte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per dare avviso alle parti dei possibili profili di inammissibilità dell’appello incidentale.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006

    È richiamato come precedente espressione, nella contrattualistica pubblica, dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato in relazione alla regola di ragionevole speditezza dei procedimenti amministrativi.

Massime di principio

  • Il principio di segretezza delle offerte economiche non ha carattere assoluto: nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere bilanciato con l’effettività della tutela giurisdizionale, la conservazione degli atti, l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa e la tutela dell’affidamento.
  • La rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche non determina necessariamente l’illegittimità dell’intera procedura quando sia limitata alle valutazioni oggetto di contestazione e sia necessaria per correggere errori o rimediare a illegittimità, anche se la regressione procedimentale è disposta autonomamente dalla stazione appaltante e non in esecuzione di un annullamento giurisdizionale.
  • L’annullamento integrale della gara non è giustificato dal solo riesame delle offerte tecniche a buste aperte quando la correzione di un errore di punteggio, lasciando ferme le altre valutazioni, consenta di individuare automaticamente il nuovo aggiudicatario senza ulteriori margini di discrezionalità o alterazioni della competizione.
  • L’interesse a proporre impugnazione spetta soltanto alla parte che abbia subito una soccombenza sostanziale e persegua un vantaggio concreto e giuridicamente apprezzabile; è inammissibile l’impugnazione della parte vittoriosa diretta esclusivamente a ottenere una motivazione diversa o più favorevole del medesimo dispositivo.
  • In appello, la parte deve riproporre in modo specifico e integrale i motivi non esaminati o assorbiti dal giudice di primo grado; il mero richiamo sintetico o il rinvio generale agli atti di primo grado non è sufficiente e comporta la rinuncia alle censure non riprodotte.
  • Quando l’annullamento dell’aggiudicazione consente di ottenere l’aggiudicazione mediante tutela in forma specifica, il danno da mancata aggiudicazione non è risarcibile autonomamente. Il minor corrispettivo percepito durante una proroga tecnica è risarcibile soltanto se sussiste un nesso causale diretto con gli atti illegittimi impugnati, non con autonome determinazioni della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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