Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale e, in particolare, contestava la ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo dei reati. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e puntuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione e difetto dell'elemento soggettivo, non prospettasse un vero error in iudicando o un vizio rilevante in sede di legittimità, ma sollecitasse una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna impugnata, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna impugnata, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di vizi di motivazione, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, coerente e puntuale.
- La deduzione del difetto dell'elemento soggettivo, per essere scrutinabile in cassazione, deve misurarsi con specifici vizi della motivazione o con errori di diritto; se si traduce in una mera contestazione della ricostruzione fattuale, il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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