Cassazione Civile, Ordinanza n. 26352/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento notificata da Equitalia, emessa per crediti fiscali originariamente riferiti a una società cedente poi fallita e fatta valere anche nei confronti della cessionaria del ramo d'azienda quale coobbligata solidale, nei limiti del valore della cessione. In primo e secondo grado la cartella era stata annullata: la CTR aveva ritenuto tardiva la notifica alla coobbligata perché eseguita oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ritenendo irrilevante che la cartella fosse stata tempestivamente notificata all'obbligato principale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, essendo stata la cartella notificata nei termini al debitore principale, era legittima la successiva notifica al coobbligato solidale anche oltre il termine decadenziale invocato dalla CTR. L'ente della riscossione ha proposto ricorso incidentale adesivo, dichiarato però tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell'ente della riscossione perché notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.; ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, quando la cartella sia stata tempestivamente notificata al debitore principale, la notifica successiva al coobbligato solidale può avvenire anche oltre il termine decadenziale di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché l'atto tempestivamente portato a conoscenza di uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti degli altri; per questo la tardività della notifica al coobbligato non rende invalida la cartella. È stato inoltre richiamato il principio per cui, in materia tributaria, opera in via analogica l'art. 1310, comma 1, c.c. anche rispetto a termini decadenziali, per effetto della specialità della disciplina pubblicistica della riscossione.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
disciplina la responsabilità solidale del cessionario rispetto alle obbligazioni fiscali del cedente; la Corte la coordina con la regola della notifica della cartella al debitore principale o al coobbligato.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede
il termine decadenziale per la notifica della cartella va considerato rispettato se la notifica è tempestiva almeno nei confronti di uno dei coobbligati; la successiva notifica agli altri non è impedita dalla decadenza già decorso per costoro.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base della liquidazione automatizzata del tributo nei confronti dell'obbligato principale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della liquidazione automatizzata del tributo nei confronti dell'obbligato principale.
art. 325 c.p.c.
il ricorso incidentale adesivo, essendo soggetto a tale termine, è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il semestre dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 334 c.p.c.
le regole sull'impugnazione tardiva si applicano solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, non al ricorso adesivo soggetto al termine ordinario.
artt. 370 e 371 c.p.c.
richiamati per ribadire che l'impugnazione incidentale tardiva non si estende al ricorso adesivo che deve rispettare il termine ordinario.
art. 1310, comma 1, c.c.
in materia tributaria viene applicato anche rispetto a termini decadenziali, per la specialità della disciplina della riscossione, al fine di evitare che la tempestiva notifica a uno dei coobbligati precluda l'azione verso gli altri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente incidentale soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di solidarietà tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei coobbligati è sufficiente a impedire la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione anche nei confronti degli altri coobbligati non tempestivamente raggiunti dall'atto.
- Il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere letto in coerenza con la disciplina della solidarietà passiva: ciò che rileva è la tempestiva notifica ad almeno uno dei debitori solidali, non necessariamente a ciascuno di essi entro lo stesso termine.
- In materia tributaria l'art. 1310, comma 1, c.c. può operare anche con riguardo a termini decadenziali, per la specialità del procedimento di riscossione e per evitare che la tempestiva attivazione dell'Amministrazione verso un coobbligato sia vanificata nei confronti degli altri.
- Il ricorso incidentale adesivo non beneficia delle regole dell'impugnazione tardiva previste per l'impugnazione incidentale in senso stretto: esso deve rispettare il termine ordinario di impugnazione, pena l'inammissibilità.
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