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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 3714 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Ricorso avverso avviso di irrogazione sanzione- a seguito di P.V.C. della G.G.D.F.F. per violazione degli artt. 6 e 21 del D.P.R. n.633/72

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale e le sanzioni sono state ritenute legittime. È stata confermata la rilevanza delle somme ai fini dell'IVA e dei relativi obblighi di fatturazione, poiché la qualificazione come deposito cauzionale non è stata adeguatamente dimostrata e la documentazione disponibile ha evidenziato la natura, almeno parziale, di corrispettivo. Il ricorso è pertanto risultato infondato e l'avviso di irrogazione della sanzione è stato confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso di irrogazione della sanzione emesso a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. In particolare, ha sostenuto che le somme ricevute fossero depositi cauzionali e non caparre o corrispettivi, ritenendo quindi che non fossero soggette agli obblighi di fatturazione e di versamento dell'IVA. L'Amministrazione ha invece qualificato le somme, sulla base della documentazione esaminata e dell'assenza di prove contrarie idonee, come somme riconducibili almeno in parte al pagamento di corrispettivi per le operazioni contestate.

Norme richiamate

  • Articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina il momento di effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Nel caso esaminato, la percezione di somme qualificabili come corrispettivi può determinare l'assoggettamento all'IVA secondo le regole previste per l'operazione.

  • Articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina l'obbligo di emissione della fattura. Qualora le somme ricevute costituiscano corrispettivi o caparre confirmatorie riconducibili a operazioni imponibili, esse devono essere documentate secondo la disciplina della fatturazione IVA.

Massime di principio

  • La qualificazione contabile o contrattuale di una somma come deposito cauzionale non è decisiva da sola: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e la documentazione disponibile.
  • Per distinguere un deposito cauzionale da una caparra o da un acconto, è necessario esaminare contratto, causale dei pagamenti, modalità di restituzione, imputazione al prezzo e comportamento concreto delle parti.
  • Quando le somme sono collegate al pagamento, anche parziale, di una prestazione o di una cessione di beni, possono sorgere gli obblighi di fatturazione e di applicazione dell'IVA.
  • In caso di contestazione fiscale, il contribuente deve fornire prove documentali idonee a dimostrare la natura realmente cauzionale delle somme; la mera denominazione utilizzata nei documenti può non essere sufficiente.
  • La presenza di documenti e comportamenti incompatibili con una funzione esclusivamente cauzionale può giustificare la riqualificazione delle somme come corrispettivi e la conseguente applicazione delle sanzioni.

Testo integrale

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