Ordinanza n. 1858/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del “decreto in parziale riforma del decreto del 18/03/2025 prot. n. 107861/25, recante l’ammissione ai contributi teorici destinati al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, a valere sul fondo di cui all’art. 1 comma 366 della L. 30/12/2021 n. 234” prot. n. 262473 del 14/11/2025, con cui il Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo ha inserito il nominativo della MAMBERTO S.r.l. nel novero dei n. 890 soggetti, che sono risultati esclusi dal contributo di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 27/01/2022 n. 4, per non aver riscontrato in tempi utili (entro il termine del 12/09/2025) alla richiesta di soccorso istruttorio (doc. n. 1), nonché, ove e per quanto lesivi, di tutti gli atti presupposti (ivi compreso il decreto del 10/07/2025 prot. n. 207928 del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, con cui il Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo ha disposto la proroga al 12/09/2025 per l’invio del modulo di perizia-asseverata – doc. n. 2), consequenziali e connessi e conseguenti, anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La decisione è fondata sul difetto di adeguata allegazione e prova del periculum in mora: non è stato dimostrato il rischio di insolvenza prospettato nel ricorso e nella memoria. Inoltre, il pregiudizio dedotto è stato qualificato come meramente economico e, comunque, integralmente risarcibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto ministeriale che ha escluso l'impresa dall'elenco dei soggetti ammessi al contributo destinato alle agenzie di viaggio e ai tour operator per mancato riscontro tempestivo a una richiesta di soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero del Turismo che l'ha esclusa dal contributo previsto a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, perché non avrebbe riscontrato entro il 12 settembre 2025 la richiesta di soccorso istruttorio relativa all'invio del modulo di perizia asseverata. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il decreto che aveva prorogato al 12 settembre 2025 il termine per l'invio della perizia asseverata. Il testo dà conto della prospettazione di un rischio di insolvenza quale pregiudizio cautelare, ma non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per insufficiente allegazione e prova del periculum in mora, anche considerando la natura economica e integralmente risarcibile del pregiudizio dedotto.
art. 1, comma 366, l. 30 dicembre 2021, n. 234
È richiamato quale base normativa del fondo destinato al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
art. 4, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
È richiamato quale disposizione relativa al contributo dal quale l'impresa è stata esclusa.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non alleghi e dimostri adeguatamente il periculum in mora prospettato.
- Il rischio di insolvenza deve essere supportato da elementi concreti e non può essere desunto dalla mera deduzione dell'esistenza di una difficoltà economica.
- Un pregiudizio esclusivamente economico e integralmente suscettibile di ristoro, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non giustifica la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
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