Sentenza del 09/11/2015 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Asti
Insussistenza di reato in avviso di accertamento - La fattispecie di reato non è prevista in materia IRAP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il reato indicato nell’avviso di accertamento è stato ritenuto insussistente, sia perché non risultavano integrati tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, sia perché la disciplina penale del d.lgs. 74/2000 non prevede reati riferiti all’IRAP. L’avviso non può quindi validamente fondare una contestazione penale per il solo mancato versamento o la dichiarazione infedele relativa all’IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’indicazione di una fattispecie di reato nell’avviso di accertamento, sostenendo che non fosse configurabile alcuna condotta riconducibile agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2 del d.lgs. 74/2000, per mancanza degli elementi costitutivi del reato. Ha inoltre rilevato che i reati tributari previsti dalla legge n. 74/2000 riguardano esclusivamente le imposte sui redditi e l’IVA, mentre non è previsto uno specifico reato in materia di IRAP.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 74/2000
La norma contiene definizioni rilevanti per i reati tributari, tra cui quella di imposta sui redditi e sul valore aggiunto. La sua applicazione richiede che ricorrano gli elementi previsti dalla disciplina penale.
Art. 2, d.lgs. 74/2000
La fattispecie penale richiamata presuppone una condotta tipica e riferita alle imposte considerate dalla normativa sui reati tributari. Non può essere estesa analogicamente all’IRAP.
D.lgs. 74/2000
Le fattispecie di reato disciplinate dal decreto riguardano le imposte sui redditi e l’IVA; il decreto non prevede uno specifico reato tributario in materia di IRAP.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può qualificare come reato una condotta se mancano anche solo alcuni degli elementi costitutivi previsti dalla norma penale.
- Le norme penali tributarie sono soggette al principio di tassatività: non è possibile estendere una fattispecie incriminatrice a un tributo diverso da quelli espressamente indicati dalla legge.
- La mera irregolarità fiscale o il mancato pagamento dell’IRAP possono avere conseguenze amministrative e tributarie, ma non integrano automaticamente uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.
- Per valutare una contestazione penale in un atto tributario occorre verificare sia il tributo interessato, sia la condotta concreta, sia la presenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla specifica fattispecie.
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