Cassazione Penale, Sentenza n. 16819/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari che, in relazione a una condanna a 8 mesi di reclusione (sentenza del Tribunale di Foggia del 12/06/2019 per lesioni personali commesse il 15/06/2014), concedeva il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 147 c.p., dichiarava non luogo a provvedere sulle istanze di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., e di semilibertà, e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il rigetto dell'affidamento era motivato dal Tribunale con la pendenza di un procedimento per rapina aggravata commessa il 04/07/2020 (rinvio a giudizio 24/05/2021) e con segnalazioni delle forze di polizia circa frequentazioni della ricorrente con soggetti pregiudicati e sua presunta pericolosità sociale. L'UEPE aveva redatto una relazione positiva sulla collaboratività e sul livello di revisione critica, ma senza menzionare il procedimento pendente e senza dettagliare il percorso osservativo che aveva portato alle conclusioni. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'uso illegittimo del procedimento pendente e delle segnalazioni di polizia in contrasto con la presunzione di innocenza e l'irriflessa disapplicazione della relazione UEPE; inoltre lamentava la mancata considerazione delle esigenze connesse alla nascita del figlio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Sorveglianza che, ai fini prognostici per l'ammissione all'affidamento in prova, può considerare anche procedimenti penali pendenti e informazioni di polizia; tali elementi, unitamente alla natura recente e successiva del reato contestato (rapina) e alle frequentazioni segnalate, sono stati ritenuti idonei a giustificare il diniego dell'affidamento. La Corte ha inoltre ricordato che le relazioni dell'UEPE non vincolano il giudice, che deve valutare complessivamente le informazioni e la loro attendibilità; in particolare la mancata comunicazione alla UEPE del procedimento pendente e la scarsa chiarezza del percorso osservativo hanno reso la relazione insufficiente a prevalere sugli elementi negativi. In una prospettiva di gradualità, il Tribunale ha comunque concesso il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare tenendo conto della nascita del figlio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Richiamato come base normativa per il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare; la misura è stata concessa dal Tribunale in luogo di misure alternative più ampie.
art. 47-ter, comma 1-bis, ordinamento penitenziario
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Norma citata in relazione alle istanze di detenzione domiciliare/semilibertà che sono state dichiarate 'non luogo a provvedere' dal Tribunale; è una delle previsioni normative utilizzabili per misure restrittive in alternativa al carcere.
art. 47, comma secondo, ordinamento penitenziario
art. 47, comma secondo, ord. pen.
Interpretato dalla Corte come disposizione che richiede elementi positivi idonei a far ritenere la proficuità dell'affidamento in prova; non sussiste una presunzione di idoneità, il giudice deve valutare le informazioni disponibili e formare un giudizio prognostico.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali per la proposizione di un ricorso ritenuto infondato o manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente valutare procedimenti penali pendenti e informazioni di polizia come elementi negativi ai fini della concessione di misure alternative (es. affidamento in prova), anche se la pendenza non equivale a condanna.
- Le relazioni dell'UEPE sono utili ma non vincolanti: il giudice le deve considerare insieme ad altre fonti e può non seguirne le conclusioni se emergono elementi successivi o non conosciuti dagli osservatori.
- La presunzione di innocenza non impedisce che la pendenza di un procedimento e segnalazioni investigative vengano valutate nel giudizio prognostico di idoneità alle misure alternative, purché il Tribunale motivi la rilevanza di tali elementi.
- La mancata segnalazione di fatti rilevanti (es. procedimenti pendenti) agli organi di osservazione può ridurre l'attendibilità della relazione e indebolire la posizione del proponente la misura alternativa.
- In presenza di elementi negativi che sconsigliano misure di maggiore apertura (affidamento in prova, semilibertà), il giudice può adottare misure alternative più limitative (es. detenzione domiciliare) in applicazione del principio di gradualità.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la completezza e la fondatezza delle doglianze: l'assenza di vizi formali o sostanziali nella motivazione del giudice a quo comporta l'inammissibilità della censura e l'addebito delle spese e sanzioni previste.
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