Cassazione Penale, Sentenza n. 850/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca di una somma di denaro pari a euro 350,00 disposta dal G.i.p. in sede di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge: ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 la confisca è consentita solo se si tratta del prezzo o del profitto del reato, mentre nel caso di mera detenzione senza prova di avvenuta cessione o di promessa di vendita non era stata fornita alcuna motivazione che giustificasse la misura ablativa.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il G.i.p. aveva disposto la confisca dei 350,00 euro senza motivazione e implicitamente assumendo che la somma fosse profitto del reato, ma nel caso di mera detenzione non risultava provato il nesso con una cessione o con un profitto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, con ordine di immediata restituzione all'avente diritto e trasmissione per l'esecuzione al P.M. presso il Tribunale di Taranto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La disciplina del rito sulla base del quale è stata applicata la pena concordata; il giudice, anche in sede di patteggiamento, deve comunque motivare le misure applicate, comprese eventuali misure ablative
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La confisca prevista per i reati in materia di stupefacenti opera solo se il bene costituisce prezzo o profitto del reato; in assenza di prova del collegamento tra la somma sequestrata e un'attività di spaccio non può essere disposta la confisca
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro in reati di droga richiede prova specifica che il denaro sia prezzo o profitto: la mera detenzione non giustifica automaticamente l'ablazione.
- Anche in sede di applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) il giudice deve motivare espressamente le misure patrimoniali disposte; la mancanza di motivazione rende annullabile la misura.
- L'onere probatorio circa il nesso tra denaro sequestrato e attività di spaccio grava sull'accusa: elementi concreti (quantitativi, modalità di detenzione, corrispondenza tra somme e prezzi, comunicazioni, strumenti di vendita) sono necessari per giustificare la confisca.
- In assenza di elementi che dimostrino che la somma è profitto o prezzo del reato, il giudice d'appello o la corte di legittimità possono annullare la confisca senza rinvio e ordinare la restituzione immediata all'avente diritto.
- La circostanza che la quantità di stupefacente possa far ritenere una destinazione alla cessione non sostituisce la prova del collegamento diretto tra il denaro sequestrato e l'attività di spaccio; servono indizi specifici e motivazione.
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