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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della ASL di Teramo di ricevere la corresponsione delle spese di degenza psichiatrica della sig.ra -OMISSIS- presso il proprio DSM.

Giustizia amministrativa201400218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'azienda sanitaria ricorrente a ricevere la corresponsione delle spese di degenza psichiatrica sostenute per una paziente presso il proprio dipartimento di salute mentale. Con una precedente ordinanza il TAR aveva sospeso il giudizio a seguito della proposizione di un conflitto negativo di giurisdizione e aveva trasmesso il fascicolo alla Corte di cassazione. Poiché, alla data della decisione, non risultava comunicato l'esito del giudizio sul conflitto, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti informazioni aggiornate sullo stato del procedimento e sull'eventuale decisione della Corte di cassazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di accertamento né il merito del conflitto di giurisdizione. Ha invitato le parti a comunicare al Tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, lo stato del giudizio pendente presso la Corte di cassazione e il suo eventuale esito, ai fini delle successive determinazioni. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private, in ragione della presenza di dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute, appartenenti a categorie particolari di dati personali, e giustifica l'oscuramento disposto dal TAR.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo è sospeso in attesa della decisione della Corte di cassazione su un conflitto negativo di giurisdizione, il giudice può invitare le parti a fornire, entro un termine assegnato, aggiornamenti sullo stato del procedimento e sull'eventuale esito, prima di adottare ulteriori determinazioni.
  • La presenza nel fascicolo di dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona interessata giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi delle parti private nel provvedimento giurisdizionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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