Cassazione Civile, Ordinanza n. 08364/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate; ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla stessa Commissione regionale in diversa composizione per rideterminare il quantum dovuto in relazione al recupero dell'IVA di euro 97.600, nonché, se necessario, le sanzioni e le spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha rettificato reddito d'impresa, valore della produzione netta e IVA detratta, recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni. L'accertamento derivava da un PVC della Guardia di finanza che ipotizzava una frode incentrata su operazioni soggettivamente inesistenti nella filiera della carta per fotocopie: un fornitore avrebbe consentito vendite sottocosto e note di credito, con detrazione di IVA da parte degli acquirenti e mancato versamento dell'imposta all'Erario. In appello l'Ufficio aveva rinunciato alla parte relativa alle imposte dirette e contestava solo il recupero dell'IVA per euro 97.600. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale denunciava violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR avesse valutato superficialmente gli indizi. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme IVA, dell'art. 2697 c.c. e delle presunzioni, affermando che, una volta provata la frode, spettava al contribuente dimostrare di non sapere e non poter sapere di parteciparvi. Con il terzo motivo censurava la qualificazione data dalla CTR ai "premi" riconosciuti tramite note di credito, sostenendo che fossero stati erroneamente trattati come premi-fidelizzazione o cessioni gratuite di denaro non imponibili, mentre si trattava di sconti/premi-quantità con effetto solo sull'imponibile e non sull'IVA. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che il primo mirasse a una nuova valutazione del merito e che il secondo non colpisse la ratio decidendi, fondata sia sull'insussistenza della frode sia sulla mancata prova della consapevolezza del contribuente; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente assimilato gli sconti/premi a una cessione gratuita di denaro e aveva male escluso la variazione dell'IVA nelle note di credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio limitatamente al profilo dell'IVA e alla rideterminazione del quantum complessivamente dovuto, incluse eventuali sanzioni e spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; il motivo che lo evocava è stato ritenuto inammissibile perché in realtà tendeva a una rivalutazione del merito.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la relativa doglianza è stata giudicata inammissibile poiché diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 111 Cost.
invocato in relazione all'obbligo di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio nella parte in cui contestava l'erronea esclusione della variazione IVA in relazione alle note di credito.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme ad altre norme IVA nella censura dell'Ufficio; la Corte non si è soffermata autonomamente su di esso.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato sulla rettifica IVA; menzionato nel motivo dell'Agenzia.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato sulla rettifica IVA; menzionato nel motivo dell'Agenzia.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in materia di accertamento induttivo/presuntivo; il motivo che lo invocava è stato dichiarato inammissibile.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 115 c.p.c.
richiamato sulla valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 116 c.p.c.
richiamato sulla valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972
la Corte afferma che solo il premio, e non lo sconto, può ricondursi alla cessione gratuita di denaro non soggetta a IVA.
art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per affermare che la cessione gratuita di denaro è esclusa dal campo IVA; tale regime non è applicabile agli sconti ma solo ai premi come autonomi riconoscimenti in denaro.
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla CTR e discusso dalla Corte; la Cassazione ha escluso che la fattispecie potesse essere trattata come mera cessione di denaro non imponibile quando le note di credito erano funzionali a sconti/abbattimenti di prezzo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi, riservata al giudice di merito.
- Nel contenzioso IVA relativo a presunte frodi carosello, la censura dell'Ufficio deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito esclude sia la prova della frode sia la prova della consapevolezza del contribuente, il motivo che presuppone invece una frode già dimostrata non coglie il decisum.
- Lo sconto incide direttamente e immediatamente sul prezzo delle singole operazioni; il premio di fine anno o premio-quantità è invece un autonomo riconoscimento, normalmente collegato al raggiungimento di obiettivi di fatturato o di acquisto, e segue una disciplina IVA diversa.
- Solo il premio, quale autonoma attribuzione di denaro, può essere ricondotto alla cessione gratuita di denaro non soggetta a IVA; lo sconto, al contrario, non è una cessione di denaro ma una riduzione del corrispettivo e comporta la necessaria coerenza della base imponibile IVA con il prezzo effettivamente praticato.
- Quando una nota di credito è emessa per adeguare in diminuzione il prezzo a uno sconto o a un premio-quantità, non è corretto escludere in via automatica la variazione dell'IVA senza verificare la reale natura economico-giuridica dell'operazione e l'effetto sul corrispettivo.
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