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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03226/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. In particolare si rilevava che il giudice dell'esecuzione non aveva scorporato i reati già unificati dal giudice della cognizione, non aveva esplicitato la scomposizione della pena tra l'illecito contravvenzionale (art. 707 c.p.) e gli illeciti principali (artt. 624-625 c.p.) nella sentenza sub 1), e non aveva motivato in modo distinto l'entità degli aumenti di pena attribuiti ai reati satelliti, limitandosi a richiamo generico di fattori e ad aumenti prossimi alle pene già inflitte nelle singole sentenze

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel riconoscere la continuazione in sede esecutiva, il giudice deve scorporare i reati già riuniti, individuare il reato più grave e motivare distintamente l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico. Ha altresì ricordato l'obbligo di indicare, quando applicabile, la riduzione per il rito abbreviato. Nel caso concreto la motivazione dell'ordinanza impugnata è risultata carente, in particolare per la mancata scomposizione della pena relativa alla sentenza sub 1) fra il reato previsto dagli artt. 624-625 c.p. e la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., impedendo un adeguato controllo del nuovo calcolo sanzionatorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa persona fisica, disponendo che il giudice del rinvio, libero nell'esito, riformuli la motivazione seguendo i principi indicati

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina del reato continuato: obbligo di individuare il reato più grave, calcolare gli aumenti per i reati satelliti e rispettare i limiti di proporzione; in sede esecutiva gli aumenti devono essere motivati distintamente per ciascun reato satellite

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regole procedurali per il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione; interesse del contraddittorio e della determinazione motivata della pena complessiva

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione per nullità della decisione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criterio per individuare il fatto più grave ai fini della determinazione della pena complessiva

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri generali per l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena (pena base e individualizzazione della pena)

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Riduzione della pena prevista per il rito abbreviato: se l'aumento per reato satellite deriva da una sentenza con rito abbreviato il giudice deve indicare di aver tenuto conto della riduzione e il relativo computo aritmetico

  • artt. 624-625, 707, 56 c.p. e art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    Norme substantive relative ai delitti e contravvenzioni per i quali sono state pronunciate le singole condanne: gli illeciti devono essere valutati e, se già riuniti in sede cognitiva, scorporati ai fini del ricalcolo esecutivo

  • Corte Cost. n. 183/2013

    Divieto che il medesimo giudice partecipi al giudizio di rinvio dopo annullamento dell'ordinanza sull'applicazione della continuazione; pertanto il rinvio deve essere in diversa persona fisica

Massime di principio

  • Nel caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati già unificati dal giudice della cognizione e indicare chiaramente la scomposizione delle pene
  • Il reato più grave deve essere individuato e la pena-base determinata, ma gli aumenti per ciascun reato satellite devono essere calcolati e motivati separatamente
  • La motivazione deve consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico: semplici riferimenti generici o aumenti numericamente aderenti alle singole sentenze non sono sufficienti
  • Se uno dei reati satellite è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve esplicitare di aver tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. e indicarne il computo
  • La mancata separata motivazione sugli aumenti o la mancata scomposizione di pene può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice che decide il nuovo giudizio non può essere lo stesso che ha pronunciato l'ordinanza annullata

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