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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32313/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato e con decisione confermata dalla Corte d'appello, era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, della detenzione a fini di spaccio, a bordo dell'autovettura da lui condotta, di circa 129,454 grammi di cocaina, corrispondenti a 79,352 grammi di principio attivo e a 529 dosi medie singole, oltre a materiale per il confezionamento. La condanna, applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, era stata determinata in quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa di euro 18.000 e alla confisca di euro 2.250. Con unico motivo di ricorso, la difesa ha dedotto l'errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe valorizzato soltanto il quantitativo e la purezza della cocaina, trascurando i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, che avrebbero evidenziato la rudimentalità della condotta: la sostanza era custodita in pacchetti di sigarette all'interno dell'autovettura, senza una sede operativa né particolari accorgimenti di occultamento. La difesa ha inoltre sostenuto che il grado di purezza fosse riconducibile all'assenza di un luogo idoneo al taglio della sostanza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e comunque manifestamente infondato, poiché la valutazione della lieve entità deve essere complessiva e la professionalità della condotta può costituire indice negativamente assorbente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura riproduceva doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alla motivazione della Corte d'appello e mirando, in sostanza, a una non consentita rilettura del merito. La decisione impugnata aveva valutato complessivamente il quantitativo di cocaina, il principio attivo superiore al 60%, la suddivisione in 65 involucri già confezionati e organizzati in gruppi omogenei, la disponibilità di materiale per il confezionamento e la capacità dell'imputato di procurarsi una quantità di consistente valore economico nonostante le dichiarate difficoltà finanziarie. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi di un inserimento non occasionale nei circuiti del traffico e di una condotta professionalmente organizzata, collocabile ai livelli più elevati o intermedi della catena di spaccio. La Corte ha quindi ritenuto tale professionalità un indice negativamente assorbente, idoneo a escludere la lieve entità anche a fronte delle dedotte modalità rudimentali di custodia. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo trasmesso non è specificata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione del concorso nel reato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Richiamato quale fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva della minima offensività, considerando il dato qualitativo e quantitativo nonché mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la professionalità della condotta può costituire indice negativamente assorbente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero per mancanza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • La configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, comprendenti il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione.
  • Quando uno degli indici normativi, quale la professionalità della condotta, risulta negativamente assorbente e incompatibile con una minima offensività penale, le altre circostanze favorevoli non sono sufficienti a fondare il riconoscimento della lieve entità.
  • Quantitativo e purezza della sostanza, numero e omogeneità delle confezioni già predisposte per la cessione, disponibilità di materiale per il confezionamento e capacità di approvvigionamento possono essere valutati congiuntamente come indici di inserimento non occasionale nei circuiti dello spaccio e di professionalità della condotta.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura che riproduce doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile; non è consentita una rivalutazione alternativa degli elementi fattuali quando la motivazione sia logica, congrua e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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