Sentenza n. 66/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sanatoria edilizia relativo alla ricostruzione e all’ampliamento di una stalla e determinazione successiva di rettifica per asserito errore materiale, con sostituzione degli elaborati grafici ed espunzione di un muro posto a cavallo del confine
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanatoria edilizia rilasciata al proprietario dell’immobile confinante e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione comunale che aveva qualificato come errore materiale l’inclusione negli elaborati di un muro strutturale posto in parte sulla proprietà del ricorrente. Ha dedotto: difetto di istruttoria e anomalia procedimentale, anche per la coincidenza temporale tra domanda e rilascio del titolo; mancata verifica della titolarità o della disponibilità dell’area interessata, nonostante le pregresse contestazioni di sconfinamento, le ingiunzioni di rimessione in pristino, la documentazione tecnica e il giudizio civile pendente; violazione della disciplina provinciale sulla sanatoria edilizia per mancata conformità dell’opera e omessa ottemperanza alle precedenti ingiunzioni; mancata verifica della conformità antincendio; omessa valutazione delle opere realizzate in variante e delle modifiche strutturali; mancata istruttoria sui vincoli ambientali e idraulici prossimi al rio Traversara. Con i motivi aggiunti ha contestato l’utilizzo della rettifica per errore materiale, sostenendo che l’espunzione del muro incideva sulla sostanza del titolo e mirava a conseguire una sanatoria parziale di un organismo edilizio unitario; ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento, insufficienza della clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”, mancata verifica antincendio e sviamento di potere. Il Comune ha eccepito la nullità della procura, la genericità di alcuni motivi, la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere per effetto della rettifica, difendendo comunque la legittimità degli atti.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità della procura, rilevando che la procura su foglio separato, depositata e notificata telematicamente insieme al ricorso, si considera apposta in calce all’atto; la data e il luogo risultavano ricavabili dalla sottoscrizione digitale e dall’attestazione di conformità, mentre il precedente dell’Adunanza plenaria invocato dal Comune riguardava una fattispecie diversa. Nel merito, il giudice ha annullato la determinazione di rettifica n. 18/2025. La rettifica per errore materiale è ammissibile solo per errori immediatamente evidenti e riconoscibili, non richiedenti valutazioni sostanziali. Nel caso concreto il muro non costituiva un refuso, poiché la documentazione attestava che la sua esclusione era stata richiesta dopo la notifica del ricorso per rinviare la regolarizzazione alla definizione della controversia proprietaria. Il Comune, inoltre, non aveva svolto un’istruttoria idonea a dimostrare l’irrilevanza edilizia della modifica e non aveva chiarito gli effetti della sostituzione degli elaborati sul precedente titolo, limitandosi a una presa d’atto. L’operazione non poteva comunque produrre una sanatoria parziale, essendo necessario valutare l’abuso e l’organismo edilizio nel loro complesso, senza scomporre una parte strutturalmente e funzionalmente unitaria dell’edificio. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi aggiunti. Quanto alla sanatoria originaria n. 22/2025, il Tribunale ha accolto i primi due motivi, il terzo, il quarto e parzialmente il quinto. Il Comune conosceva le controversie sui confini, le pregresse ingiunzioni di demolizione, la documentazione tecnica e il giudizio civile pendente, ma aveva rilasciato il titolo senza svolgere le necessarie verifiche sulla sussistenza di un titolo astrattamente idoneo del richiedente. La clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” non esonerava l’amministrazione dall’approfondire contestazioni concrete e già note, pur restando riservata al giudice ordinario la decisione definitiva sulla proprietà. È stato inoltre riconosciuto il difetto di istruttoria sulla conformità antincendio, alla luce delle circostanziate segnalazioni e della documentazione del Servizio provinciale Antincendi, nonché sulle opere realizzate in variante. Sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse la censura relativa all’impatto delle modifiche strutturali e quella sui vincoli prossimi al rio, per mancata specificazione del pregiudizio personale del ricorrente. Il giudice ha annullato entrambi gli atti impugnati, imponendo al Comune la riedizione del potere nel rispetto della sentenza, e ha condannato l’amministrazione alle spese per euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale non è nulla quando, pur redatta su foglio separato e priva di indicazione autonoma di data e luogo, è depositata e notificata telematicamente insieme al ricorso, con elementi idonei a dimostrarne la preesistenza o coevità rispetto all’atto introduttivo.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 83 c.p.c., per la disciplina della procura alle liti.
art. 83 c.p.c.
La procura rilasciata su documento separato si considera apposta in calce all’atto quando è depositata telematicamente insieme all’atto cui si riferisce.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020, n. 134
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce
La disposizione conferma, nel processo amministrativo telematico, l’equiparazione della procura separata depositata congiuntamente al ricorso alla procura apposta in calce.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione e un’istruttoria adeguate, soprattutto quando l’amministrazione modifica gli elaborati di un titolo edilizio e incide sul suo contenuto sostanziale.
art. 21-nonies l. 241/1990
La modifica sostanziale di un precedente titolo non può essere realizzata mediante una semplice rettifica per errore materiale, ma richiede l’esercizio, ove ne ricorrano i presupposti, del potere di autotutela con la relativa motivazione.
art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001
fatti salvi i diritti dei terzi
La clausola salvaguarda i rapporti privatistici e non risolve le controversie sulla proprietà, ma non esonera il Comune dal verificare incidenter tantum l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo quando la carenza di legittimazione del richiedente emerga concretamente dagli atti.
art. 134 l.p. 1/2008
La sanatoria edilizia presuppone la conformità dell’intervento e richiede una verifica effettiva delle opere realizzate, comprese le difformità, le varianti e la legittimazione del richiedente.
artt. 4 e 5 d.P.R. 151/2011
Rilevano ai fini dell’obbligo di verifica e controllo della conformità antincendio delle attività soggette, quando tale profilo sia specificamente contestato e possa incidere anche sulla sicurezza dell’immobile confinante.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono un’istruttoria effettiva e non meramente adesiva alle dichiarazioni del richiedente.
Massime di principio
- La rettifica per errore materiale di un provvedimento edilizio è ammessa soltanto per errori evidenti, immediatamente riconoscibili dal contesto documentale e privi di incidenza sulla sostanza della decisione; non può essere utilizzata per modificare sostanzialmente l’oggetto di una sanatoria o per eludere l’esercizio dell’autotutela decisoria.
- Quando la modifica richiesta riguarda un elemento strutturale e funzionalmente integrato nell’organismo edilizio, l’amministrazione non può limitarsi a sostituire gli elaborati grafici, ma deve svolgere un’istruttoria effettiva e chiarire espressamente se intende confermare, annullare parzialmente o comunque modificare il titolo originario.
- La sanatoria edilizia deve riguardare l’organismo edilizio complessivamente considerato e non può essere conseguita mediante la scomposizione atomistica dell’opera e l’esclusione artificiosa di una sua parte strutturalmente o funzionalmente integrante, allo scopo di rendere sanabile la porzione residua.
- L’amministrazione edilizia non deve risolvere in via definitiva le controversie civilistiche sulla proprietà, ma, quando dagli atti emergano contestazioni concrete e già conosciute sulla disponibilità dell’area o sulla contitolarità del bene, deve svolgere le necessarie verifiche incidentali e negare o sospendere il titolo se il richiedente non fornisce elementi seri sulla propria legittimazione. La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non sostituisce tale istruttoria.
- Il rilascio di una sanatoria edilizia richiede un’istruttoria effettiva anche sui profili antincendio e sulle difformità o varianti dell’opera quando tali circostanze siano specificamente rappresentate e documentate, soprattutto se l’immobile è confinante con quello del soggetto che le deduce.
- Nel processo amministrativo telematico, la procura su foglio separato depositata e notificata congiuntamente al ricorso si considera apposta in calce all’atto; la sua validità può risultare dalla sottoscrizione digitale, dall’attestazione di conformità e dal collegamento temporale con il ricorso.
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