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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51400/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Alfredo Cospito avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto il trattenimento, ai sensi dell'art. 18 ord. pen., di un telegramma in arrivo da mittente anonimo. Il Procuratore generale deduceva errata applicazione delle norme sugli artt. 18 e 41-bis ord. pen. e vizio di motivazione: secondo il ricorrente la missiva anonima, per le particolari modalità di spedizione e l'impossibilità di identificare il mittente, non dovrebbe essere inoltrata al detenuto e la decisione del Tribunale sarebbe apodittica; inoltre si censurava che il Tribunale aveva integralmente riportato il testo della missiva, rendendolo noto al destinatario e aggirando il divieto di inoltro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha affermato che il carattere anonimo della corrispondenza costituisce un indice di sospetto che legittima il trattenimento ai sensi degli artt. 18-ter e 41-bis e dell'art. 18 della circolare DAP n. 3676/6126, ma ha chiarito che l'anonimato non determina automaticamente il divieto di consegna: il giudice è tenuto a una valutazione concreta e motivata della pericolosità alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione. La Corte ha anche censurato l'ordinanza impugnata per motivazione apodittica e per avere riprodotto integralmente il testo del telegramma, violando la funzione del controllo e il divieto di divulgazione. Rinvia il reclamo al Tribunale per nuovo esame conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    Prevede il regime differenziato e la sottoposizione della corrispondenza al visto di censura; applicabile congiuntamente alle norme generali sul controllo della corrispondenza, ma non determina un automatismo di trattenimento per la sola anonimato del mittente.

  • art. 18-ter, ord. pen. (introdotto con legge 8 aprile 2004, n. 95)

    disciplina le limitazioni della corrispondenza per esigenze di indagine, prevenzione dei reati o sicurezza dell'istituto; il trattenimento può essere disposto solo quando sussista un pericolo concreto e deve essere motivato con riferimento a elementi concreti.

  • art. 18, circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017

    Esclude la possibilità per i detenuti sottoposti al regime speciale di spedire corrispondenza priva di mittente e dispone che la corrispondenza in arrivo priva di mittente sia inoltrata direttamente all'autorità giudiziaria; non impone però un obbligo di trattenimento automatico da parte dell'autorità giudiziaria.

  • art. 38, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

    Regola, insieme all'art. 18-ter, le operazioni di controllo della corrispondenza; contribuisce al quadro normativo cui attenersi nell'applicazione del visto di censura e del trattenimento.

  • art. 15 Cost.

    Principio costituzionale che richiede che le limitazioni della libertà di corrispondenza avvengano con atto motivato e con verifica sostanziale e concreta; impone che il controllo giudiziario non sia meramente formale.

Massime di principio

  • Il carattere anonimo di una missiva verso un detenuto sottoposto all'art. 41-bis costituisce un indice di sospetto ma non un'automatica causa di trattenimento definitivo.
  • L'autorità giudiziaria deve compiere una valutazione concreta e motivata della pericolosità della corrispondenza, considerando il contenuto, il contesto comunicativo, il profilo criminale del destinatario e le modalità di trasmissione.
  • La normativa secondaria o amministrativa (es. circolari DAP) che disciplina il circuito speciale non può sostituire la necessità di una motivazione giudiziale concreta e non può imporre un trattenimento automatico senza esame di merito.
  • La riproduzione integrale del contenuto censurato in un provvedimento giurisdizionale può violare la funzione del controllo e, se ciò rende noto al destinatario un testo che era stato trattenuto, integra un vizio procedurale da evitare.
  • Nei casi di corrispondenza apparentemente criptica o con modalità anomale di trasmissione (telegramma, mittente inesistente, uso di plurale per rivolgersi a un singolo), il giudice può ritenere giustificato il trattenimento se la motivazione prova il concreto pericolo per esigenze investigative o di ordine e sicurezza.
  • Il rispetto dei diritti costituzionali impone che ogni limitazione della libertà di corrispondenza sia circoscritta, proporzionata e sorretta da motivazione puntuale, non da considerazioni generiche o formali.

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