Cassazione Penale, Sentenza n. 10287/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, ha concesso la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, L. 26/07/1975, n. 354. Il ricorso per cassazione solleva due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta contraddittorietà e illogicità nella valutazione dei presupposti per la concessione dell'affidamento; 2) violazione dei diritti di difesa per mancato approfondimento istruttorio delle segnalazioni delle Forze dell'ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per non autosufficienza e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua: le notizie positive sul comportamento del condannato sono state valutate ma prevalgono le informazioni negative (preesistenti precedenti penali, contesto ambientale, segnalazioni delle Forze di polizia), tanto che il Tribunale ha comunque concesso la detenzione domiciliare in via subordinata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e volta a una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare la norma violata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47-ter, comma 1-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa. Nel caso, il Tribunale l'ha applicata concedendo la detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova ritenuto non pienamente giustificato dalle risultanze.
Cass. Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000 (Rv. 216260) - principio sul sindacato della Corte di cassazione
Cass. Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del merito a quella dei giudici di merito né riesaminare le prove; il controllo è limitato alla verifica della coerenza strutturale e logica del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede il merito: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili o rigettati.
- Per contestare la motivazione in cassazione è necessario indicare specifiche violazioni di legge o vizi consequenziali chiari nella motivazione; denunce generiche o richieste di reinvestigazione del materiale probatorio non sono sufficienti.
- Quando il giudice di merito bilancia elementi positivi (es. comportamento post-reato) e negativi (predecessi penali, segnalazioni delle Forze dell'ordine), la sua scelta sarà valutata dalla Cassazione in termini di coerenza logica interna, non confrontata con argomentazioni alternative teoriche.
- Per far valere una violazione dei diritti di difesa occorre dimostrare concretamente quale atto istruttorio è stato omesso e in che modo tale omissione abbia inciso sul decisum, indicando la norma violata; altrimenti la censura risulta generica e inammissibile.
- Chi propone ricorso in cassazione deve curare l'autosufficienza e la precisione dei motivi: motivi carenti o manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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