Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32893/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., a seguito della riqualificazione del fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 316-ter c.p. La condotta consisteva nell'avere sottoscritto, nell'ambito di una domanda per ottenere finanziamenti del Fondo rotativo 394/81, una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico della società di cui era amministratore unico, benché egli fosse a conoscenza della pendenza di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa della società. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità dell'art. 483 c.p., sostenendo l'assenza di dolo, l'errore determinato dal fatto che il procedimento non risultava dai certificati acquisiti e l'innocuità del falso, poiché l'assenza di procedimenti non costituiva requisito per ottenere il finanziamento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto di difesa, sostenendo che la riqualificazione dall'art. 316-ter all'art. 483 c.p. avrebbe richiesto una preventiva comunicazione all'imputato ai sensi dell'art. 6 CEDU, anche perché la condanna era intervenuta per un reato diverso da quello originariamente contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica perché il fatto storico era rimasto invariato: l'intero procedimento aveva riguardato la falsità della dichiarazione sull'assenza di procedimenti pendenti, e l'imputato aveva avuto la possibilità concreta di difendersi su tale oggetto. La diversa qualificazione non era quindi avvenuta a sorpresa e non aveva inciso sul diritto di difesa. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che la dichiarazione sostitutiva mendace resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 integra il reato di cui all'art. 483 c.p. La conoscenza della pendenza del procedimento, derivante dalle notifiche ricevute dall'imputato, escludeva l'errore incolpevole e consentiva di ravvisare il dolo, anche eventuale. È stata inoltre esclusa l'innocuità del falso: l'irrilevanza pratica della dichiarazione rispetto ai requisiti sostanziali del finanziamento non elimina la sua efficacia attestativa e la sua idoneità a ledere la pubblica fede.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Punisce il privato che attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; la fattispecie è configurabile per le dichiarazioni sostitutive mendaci rese secondo il d.P.R. n. 445 del 2000.

  • art. 316-ter c.p.

    Reato originariamente contestato, successivamente riqualificato dal giudice di primo grado nell'art. 483 c.p.

  • art. 521 c.p.p.

    Non è violato quando la diversa qualificazione giuridica non comporta una trasformazione radicale del fatto storico e risulta prevedibile sulla base dello sviluppo processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma richiamata per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio del contraddittorio impone che l'imputato possa interloquire anche sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, purché essa non intervenga a sorpresa.

  • art. 6 CEDU

    La garanzia convenzionale del contraddittorio, come interpretata dalla Corte EDU, è rispettata quando l'imputato abbia avuto una concreta possibilità di difendersi sull'oggetto storico dell'imputazione e sulla qualificazione prevedibile.

  • art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000

    Disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; la dichiarazione mendace resa in tale forma può integrare il falso ideologico del privato in atto pubblico.

  • art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000

    Prevede la responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi e attribuisce alle dichiarazioni sostitutive la rilevanza necessaria per la configurabilità dell'art. 483 c.p.; la dichiarazione è considerata resa a un pubblico ufficiale.

  • art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000

    Riconosce efficacia sostitutiva alle dichiarazioni relative ai dati e ai fatti indicati dalla norma; tale efficacia probatoria fonda la rilevanza penale della falsa attestazione.

  • art. 49 c.p.

    Consente di escludere la punibilità per inidoneità dell'azione nei casi di falso grossolano o di inesistenza dell'oggetto; non si applica quando la falsità incide sulla funzione attestativa dell'atto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto storico resta immutato nei suoi elementi essenziali, la diversa qualificazione costituisce uno sviluppo interpretativo prevedibile e l'imputato ha avuto in concreto la possibilità di difendersi sull'oggetto dell'imputazione; è invece lesiva del diritto di difesa la riqualificazione che trasformi radicalmente il fatto storico contestato e generi incertezza sull'oggetto dell'accusa.
  • La dichiarazione sostitutiva mendace resa dal privato ai sensi degli artt. 46 o 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, quando sia destinata ad attestare fatti giuridicamente rilevanti, integra il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico previsto dall'art. 483 c.p.
  • Chi attesta falsamente l'assenza di procedimenti pendenti dopo avere ricevuto notifiche idonee a informarlo della loro pendenza non può invocare l'errore basato sulla mancata indicazione nei certificati acquisiti, se non ha effettuato il doveroso controllo sulla definizione del procedimento; la condotta può essere sorretta anche da dolo eventuale.
  • L'innocuità del falso deve essere valutata con riferimento alla funzione attestativa dell'atto e al suo significato documentale, non alle eventuali conseguenze pratiche dell'uso dell'atto o alla circostanza che la dichiarazione non costituisca un requisito sostanziale per ottenere il beneficio.
  • La falsità è penalmente rilevante quando la dichiarazione sostitutiva, destinata a provare la verità di un fatto secondo il d.P.R. n. 445 del 2000, è idonea a ledere la pubblica fede; l'assenza di effetti sulla concessione concreta del finanziamento non esclude tale idoneità.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.