Ordinanza n. 258/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di devoluzione all’Erario della somma di 20.000 euro relativa al deposito cauzionale prestato mediante polizza fideiussoria
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Catania ha disposto la devoluzione in favore dell’Erario dello Stato della somma di 20.000 euro costituente deposito cauzionale, prestato dal titolare dell’istituto mediante polizza fideiussoria. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, gli atti endoprocedimentali presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento, le osservazioni della Questura richiamate nel provvedimento e non conosciute, nonché l’eventuale atto di revoca, anche implicito, e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti né le contestazioni sostanziali formulate contro la devoluzione della cauzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza procedere a una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sul periculum in mora. Ha quindi fissato per la trattazione di merito la pubblica udienza del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, di fissare la discussione del ricorso nel merito senza adottare una specifica misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale presupposto dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito è idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della parte, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e rinviare la tutela cautelare alla rapida definizione del giudizio, senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
- L’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce il merito della controversia e non comporta, di per sé, l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza dei motivi di ricorso.
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