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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10396/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata per gli anni d'imposta 2015 e 2016 in relazione all'acquisto di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, mediante emissione di autofattura e versamento dell'imposta senza diritto alla detrazione, secondo il regime previsto dall'art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo legittimo il regime interno previgente, non disapplicabile, e osservando inoltre che la modifica normativa del 2017 non avesse efficacia retroattiva e che mancasse prova del mancato recupero del costo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione della direttiva IVA 2006/112/CE e della direttiva 77/388/CEE, nonché dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il regime dell'autofatturazione e del divieto di detrazione fosse incompatibile con il principio di neutralità dell'IVA e dovesse essere disapplicato anche per il periodo anteriore all'abrogazione del 2017.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che il regime introdotto dall'art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004 per gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non soggetti passivi IVA non rientrava nelle deroghe consentite dal diritto unionale, contrastava con il principio di neutralità dell'IVA e con il diritto alla detrazione, ed era dunque da disapplicare per il periodo in cui era ancora vigente. Ha inoltre rilevato che il rimborso dell'IVA indebitamente versata costituisce conseguenza della violazione del diritto UE. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2, § 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per il requisito soggettivo dell'IVA e per sostenere che il cedente occasionale non è soggetto passivo IVA.

  • art. 9 ss., direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per il requisito soggettivo e il perimetro applicativo dell'IVA.

  • art. 168, § 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato quale base del diritto di detrazione dell'imposta.

  • art. 1, comma 109, l. n. 311 del 2004

    "I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere auto-fattura ... e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’Iva relativi alle auto fatture emesse nei termini di legge"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione, nella parte in cui imponeva autofatturazione e divieto di detrazione, fosse incompatibile con il diritto unionale e dovesse essere disapplicata nel periodo di vigenza.

  • art. 29, l. n. 122 del 2016

    È stato richiamato come norma abrogativa del previgente regime, in vigore dal 1 gennaio 2017.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per contestare la tesi della CTR sull'assenza di retroattività della modifica legislativa.

  • art. 167 e ss., direttiva 2006/112/CE

    Richiamati come disciplina del diritto alla detrazione, qualificato come principio fondamentale del sistema IVA.

  • art. 177, direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per il procedimento di consultazione del comitato IVA in caso di limitazioni al diritto di detrazione.

  • art. 395, direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per evidenziare che deroghe alla detrazione per semplificazione o prevenzione di evasione richiedono autorizzazione del Consiglio UE.

  • art. 21, D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nella disciplina interna dell'autofatturazione prevista dal previgente comma 109.

  • art. 21, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come disposizione derogata dalla disciplina speciale sui tartufi.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione dell'IVA costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta e non può essere limitato da norme interne se non nei casi espressamente consentiti dal diritto dell'Unione.
  • Le disposizioni nazionali che introducono deroghe strutturali e non temporanee al diritto di detrazione, senza il rispetto delle procedure e autorizzazioni previste dalla direttiva IVA, devono essere disapplicate dal giudice nazionale se contrastanti con il diritto unionale direttamente applicabile.
  • Se un'imposta è stata riscossa in violazione del diritto dell'Unione, il soggetto che l'ha effettivamente sopportata ha diritto, in linea di principio, alla ripetizione dell'indebito e al rimborso delle somme indebitamente versate.
  • Un regime che trasla formalmente il debito d'imposta sull'acquirente ma nega al medesimo il corrispondente diritto di detrazione non realizza un vero meccanismo neutrale di reverse charge e può risultare incompatibile con i principi IVA dell'Unione.
  • Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, accogliendo direttamente la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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