Cassazione Civile, Sentenza n. 6953/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare; la Corte d'appello ha ritenuto che non avesse provato che il suo reddito rappresentasse almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, co. 10 d.l. n. 69/1988 (conv. l. n. 153/1988). Niang ha censurato la sentenza per violazione di legge e per presunta discriminazione basandosi su normativa europea e sulla sentenza Corte di Giustizia C-303/2019, sostenendo che il modello CUD del richiedente (reddito personale) fosse sufficiente a dimostrare il requisito reddituale anche per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e chiedendo, in sostanza, il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assegno al nucleo familiare è calcolato sul reddito complessivo del nucleo (somma dei redditi dei suoi componenti) e che la norma richiede la prova di tale reddito complessivo. La produzione del solo CUD del richiedente, attestante il reddito personale, non è idonea a comprovare il requisito reddituale dell'intero nucleo. Il principio si applica indifferentemente a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di lungo soggiorno; non è stata ravvisata violazione del principio di parità di trattamento e la richiesta di rinvio pregiudiziale è infondata. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.l. n. 69 del 1988, conv. l. n. 153/1988 (art. 2, commi 9 e 10)
art. 2, co. 10 del d.l. n. 69 del 1988; comma 9 menzionato in relazione all'onere di prova
L'assegno al nucleo familiare è riconosciuto in relazione al reddito complessivo del nucleo: la prestazione non spetta se la somma degli emolumenti percepiti dall'intero nucleo è inferiore al 70% del reddito complessivo. L'onere di provare il requisito reddituale dell'intero nucleo incombe sul richiedente e la normativa non distingue tra cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di lungo soggiorno
Direttiva 2003/109/CE
La Corte non ha ritenuto che la direttiva imponga una diversa interpretazione che sollevi il richiedente dall'onere di provare il reddito complessivo del nucleo; non giustifica trattamento differenziato nei termini richiesti dal ricorrente
Sentenza Corte di Giustizia C-303/2019 (INPS vs V.R.)
menzionata nel ricorso (C-303/2019)
Richiamata dal ricorrente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistano profili tali da giustificare un rinvio pregiudiziale: la sentenza nazionale è interpretabile senza dubbio sul punto dell'onere probatorio e sulla parità di trattamento
Regolamento CE n. 1408/1971 (art.73)
art. 73 richiamato nella motivazione
Principio generale che estende ai lavoratori migranti il trattamento previsto dalla legge del luogo di lavoro; però non incide sull'obbligo di provare il reddito familiare complessivo secondo la normativa nazionale
D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 76)
art. 76 richiamato nella motivazione
Le attestazioni sostitutive fornite dal richiedente sono sanzionate penalmente se false; il comma 9 dell'art.2 ammette attestazioni ma la loro falsità è punibile ai sensi dell'art.76
Codice di procedura civile (art. 360, co.1, n.3)
art. 360, co.1, n.3 citato come rubrica del motivo di ricorso
Fondamento formale del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
D.P.R. n. 115 del 2002 (art.13, comma 1-quater) introdotto dall'art.1, comma 17 l. n. 228/2012
menzionato nel dispositivo riguardo al contributo unificato
Norma procedurale che disciplina l'ulteriore importo del contributo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'assegno al nucleo familiare si basa sul reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo: il requisito reddituale va provato in relazione alla somma dei redditi e non al solo reddito del richiedente.
- L'onere della prova del reddito familiare incombe sul richiedente (sia italiano, sia comunitario, sia extracomunitario con permesso di lungo soggiorno); il CUD del solo richiedente non è sufficiente per dimostrare il reddito dell'intero nucleo.
- La normativa nazionale non opera distinzioni per la provenienza territoriale del richiedente: i principi di parità di trattamento non esonerano dall'adempimento degli oneri probatori previsti dalla legge nazionale.
- Le attestazioni fornite in giudizio sono formalmente rilevanti ma possono essere sanzionate se false (art. 76 DPR 445/2000); pertanto l'autocertificazione non può supplire alla mancanza di documentazione idonea sul reddito degli altri componenti.
- La semplice richiamata di norme o direttive europee non comporta automaticamente l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE: il rinvio è opportuno solo se la questione europea è necessaria e non chiaramente risolvibile con l'interpretazione nazionale.
- In fase di domanda o giudizio è prudente produrre documentazione idonea a certificare i redditi di tutti i componenti del nucleo (es. dichiarazioni fiscali, certificazioni estere onde possibile, autocertificazioni degli altri componenti validate ove previsto) per soddisfare l'onere probatorio.
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