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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6953/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare; la Corte d'appello ha ritenuto che non avesse provato che il suo reddito rappresentasse almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, co. 10 d.l. n. 69/1988 (conv. l. n. 153/1988). Niang ha censurato la sentenza per violazione di legge e per presunta discriminazione basandosi su normativa europea e sulla sentenza Corte di Giustizia C-303/2019, sostenendo che il modello CUD del richiedente (reddito personale) fosse sufficiente a dimostrare il requisito reddituale anche per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e chiedendo, in sostanza, il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assegno al nucleo familiare è calcolato sul reddito complessivo del nucleo (somma dei redditi dei suoi componenti) e che la norma richiede la prova di tale reddito complessivo. La produzione del solo CUD del richiedente, attestante il reddito personale, non è idonea a comprovare il requisito reddituale dell'intero nucleo. Il principio si applica indifferentemente a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di lungo soggiorno; non è stata ravvisata violazione del principio di parità di trattamento e la richiesta di rinvio pregiudiziale è infondata. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.l. n. 69 del 1988, conv. l. n. 153/1988 (art. 2, commi 9 e 10)

    art. 2, co. 10 del d.l. n. 69 del 1988; comma 9 menzionato in relazione all'onere di prova

    L'assegno al nucleo familiare è riconosciuto in relazione al reddito complessivo del nucleo: la prestazione non spetta se la somma degli emolumenti percepiti dall'intero nucleo è inferiore al 70% del reddito complessivo. L'onere di provare il requisito reddituale dell'intero nucleo incombe sul richiedente e la normativa non distingue tra cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di lungo soggiorno

  • Direttiva 2003/109/CE

    La Corte non ha ritenuto che la direttiva imponga una diversa interpretazione che sollevi il richiedente dall'onere di provare il reddito complessivo del nucleo; non giustifica trattamento differenziato nei termini richiesti dal ricorrente

  • Sentenza Corte di Giustizia C-303/2019 (INPS vs V.R.)

    menzionata nel ricorso (C-303/2019)

    Richiamata dal ricorrente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistano profili tali da giustificare un rinvio pregiudiziale: la sentenza nazionale è interpretabile senza dubbio sul punto dell'onere probatorio e sulla parità di trattamento

  • Regolamento CE n. 1408/1971 (art.73)

    art. 73 richiamato nella motivazione

    Principio generale che estende ai lavoratori migranti il trattamento previsto dalla legge del luogo di lavoro; però non incide sull'obbligo di provare il reddito familiare complessivo secondo la normativa nazionale

  • D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 76)

    art. 76 richiamato nella motivazione

    Le attestazioni sostitutive fornite dal richiedente sono sanzionate penalmente se false; il comma 9 dell'art.2 ammette attestazioni ma la loro falsità è punibile ai sensi dell'art.76

  • Codice di procedura civile (art. 360, co.1, n.3)

    art. 360, co.1, n.3 citato come rubrica del motivo di ricorso

    Fondamento formale del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • D.P.R. n. 115 del 2002 (art.13, comma 1-quater) introdotto dall'art.1, comma 17 l. n. 228/2012

    menzionato nel dispositivo riguardo al contributo unificato

    Norma procedurale che disciplina l'ulteriore importo del contributo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'assegno al nucleo familiare si basa sul reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo: il requisito reddituale va provato in relazione alla somma dei redditi e non al solo reddito del richiedente.
  • L'onere della prova del reddito familiare incombe sul richiedente (sia italiano, sia comunitario, sia extracomunitario con permesso di lungo soggiorno); il CUD del solo richiedente non è sufficiente per dimostrare il reddito dell'intero nucleo.
  • La normativa nazionale non opera distinzioni per la provenienza territoriale del richiedente: i principi di parità di trattamento non esonerano dall'adempimento degli oneri probatori previsti dalla legge nazionale.
  • Le attestazioni fornite in giudizio sono formalmente rilevanti ma possono essere sanzionate se false (art. 76 DPR 445/2000); pertanto l'autocertificazione non può supplire alla mancanza di documentazione idonea sul reddito degli altri componenti.
  • La semplice richiamata di norme o direttive europee non comporta automaticamente l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE: il rinvio è opportuno solo se la questione europea è necessaria e non chiaramente risolvibile con l'interpretazione nazionale.
  • In fase di domanda o giudizio è prudente produrre documentazione idonea a certificare i redditi di tutti i componenti del nucleo (es. dichiarazioni fiscali, certificazioni estere onde possibile, autocertificazioni degli altri componenti validate ove previsto) per soddisfare l'onere probatorio.

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