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Sentenza

Sentenza n. 135/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4593/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/11/2024.

Giustizia amministrativa202501487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'emissione della carta docente e l'accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4593/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'emissione della carta docente e all'accredito, in favore dei singoli ricorrenti, degli importi corrispondenti agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre agli interessi maturati dal momento in cui il credito doveva essere accreditato sino al saldo. L'amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute nel titolo, comprensive degli interessi dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica. Ha inoltre rilevato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l'amministrazione non adempie spontaneamente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi, dopo la notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'esperimento dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Ha previsto la disposizione attraverso la quale la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è stata introdotta nel quadro normativo richiamato dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali, applicata dal TAR nel liquidare le spese a carico dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento dell'amministrazione affinché il giudice possa ordinare l'esecuzione integrale della condanna pecuniaria, fissando un ulteriore termine per l'adempimento spontaneo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza della parte interessata entro un termine ulteriore e conferendogli, se necessario, la facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura e la modulistica previste per gli ausiliari del giudice; il ritardo nell'esecuzione del titolo può integrare responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoResponsabilità precontrattuale

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