Sentenza n. 319/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Prot. n. AGEA.AGA.2022.35272, recante “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02 e 2002/03; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le campagne 2001/02 e 2002/03
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per le campagne 2001/02 e 2002/03, adottata in asserita ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i provvedimenti relativi ai medesimi prelievi e disposto il ricalcolo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha evidenziato l'entrata in vigore dell'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che ha disciplinato nuove operazioni nazionali di compensazione e di rideterminazione del prelievo supplementare da parte di AGEA e ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, in forza dell'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, la comunicazione di ricalcolo impugnata, essendo anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, è stata privata ex lege di effetti ed è stata destinata a essere sostituita da una nuova comunicazione adottata secondo i commi precedenti della medesima disposizione. Poiché l'atto non era più idoneo a produrre effetti lesivi, è venuto meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento. L'AGEA, pur regolarmente notificata, non si è costituita. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in l. 10 agosto 2023, n. 103
Al comma 4 prevede che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”
La disposizione ha privato ex lege di effetto la comunicazione di ricalcolo impugnata, anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, determinando il venir meno dell'interesse attuale alla sua impugnazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse attuale alla domanda di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione legislativa di inefficacia dell'atto amministrativo elimina la sua attuale lesività, anche se l'atto era originariamente oggetto di impugnazione, rendendo non necessario un giudizio di annullamento nel merito.
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