Cassazione Penale, Sentenza n. 4559/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
TANESE chiedeva la revoca dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti sostenendo di non aver mai avuto conoscenza dell'ordine di sospensione disposto dal pubblico ministero; chiedeva il ripristino della procedura per accedere alle misure alternative e ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., nella parte in cui non obbligherebbe il pubblico ministero a rinnovare la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione quando il condannato non viene individuato, prevedendo anche ricerche tramite il difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e irrilevante. Ha confermato che l'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. non si applica al condannato irreperibile/latitante/evaso e che nel procedimento di esecuzione non trovano applicazione le regole dell'"assenza" proprie del processo di cognizione. Ha inoltre rilevato che le ricerche previste dal codice erano state svolte e che il difensore era già a conoscenza degli sforzi di notificazione, rendendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 8-bis
Prevede la possibilità per il pubblico ministero di rinnovare la notificazione se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione; la Corte ha interpretato che tale disposizione non si applica al condannato irreperibile, latitante o evaso
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
Richiamato come riferimento alla notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione; serve a valutare l'effettiva conoscenza del provvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre anche la somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000 (giurisprudenza citata)
Indica che, se non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione l'ha richiamata nel motivare la somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. consente la rinnovazione della notificazione solo se non si è dimostrata l'irreperibilità del condannato; non è applicabile quando il soggetto è irreperibile, latitante o evaso
- Nel procedimento di esecuzione non si estende la disciplina dell'"assenza" del processo di cognizione: i presidi per garantire l'effettiva conoscenza dell'accusa sono più stringenti in fase di cognizione che in fase esecutiva
- Se le ricerche previste dal codice di rito sono state eseguite e il difensore già informato, la mancata conoscenza del condannato difficilmente giustifica la rinnovazione della notificazione
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare in modo completo le ricerche per la reperibilità (atti di ricerca, comunicazioni al difensore, tentativi di notifica); la mancanza di elementi nuovi a favore del difensore riduce le possibilità di successo di un'istanza di rinnovazione
- Un ricorso che propone una questione di costituzionalità manifestamente infondata o irrilevante può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e all'applicazione di una somma alla Cassa delle ammende
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