Sentenza n. 1069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11491/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 11491/2023, che aveva respinto il ricorso contro i decreti ministeriali di inquadramento nei ruoli direttivi logistico-gestionali e di determinazione del ruolo di anzianità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, già inquadrati nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente, acquisita a seguito di procedura selettiva interna con decorrenza dal 1° gennaio 2006, hanno contestato i decreti ministeriali n. 2017/2019 e n. 3409/2019, adottati in applicazione della riforma dell'ordinamento del personale dei Vigili del Fuoco. Hanno sostenuto che il nuovo inquadramento nella qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, con decorrenza 1° gennaio 2018, li avrebbe equiparati a personale meno anziano e proveniente da qualifiche inferiori, determinando l'azzeramento dell'anzianità maturata e la lesione del legittimo affidamento alla conservazione di un inquadramento più favorevole. È stata inoltre dedotta una disparità di trattamento rispetto ad altro personale del comparto. In via preliminare, gli appellanti hanno eccepito la tardività delle difese depositate dall'Amministrazione con un atto denominato richiesta di passaggio in decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente accolto l'eccezione di tardività: le eccezioni e difese contenute nell'atto dell'Avvocatura dello Stato depositato il 2 dicembre 2025 non sono state considerate ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., poiché veicolate surrettiziamente oltre i termini processuali, con lesione della possibilità di replica della controparte. Il Collegio ha tuttavia respinto l'appello nel merito. Ha rilevato che l'inquadramento contestato discendeva direttamente dall'art. 257 del d.lgs. n. 217/2005, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 127/2018, il quale disponeva l'inquadramento del personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente nella nuova qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale. L'Amministrazione, quindi, non disponeva di margini discrezionali e doveva dare applicazione vincolata alla legge. Le censure sono state ritenute infondate anche nel merito: gli appellanti, originariamente assunti con diploma in qualifiche non direttive, erano stati successivamente immessi in ruoli direttivi insieme a personale per il quale erano richiesti laurea e abilitazione professionale, sicché il nuovo inquadramento non li aveva pregiudicati ma aveva consentito loro l'accesso a una posizione direttiva. Non è stato ravvisato alcun azzeramento dell'anzianità, poiché il servizio pregresso era stato computato ai fini dell'ammissione ai concorsi straordinari per primo dirigente. Inoltre, l'art. 257, comma 6, imponeva l'inquadramento secondo l'ordine del ruolo di provenienza, mentre la disciplina dello scatto convenzionale non comportava il riconoscimento dell'anzianità maturata in ruoli diversi da quelli direttivi, essendo applicabile la regola secondo cui rileva la sola anzianità maturata nei ruoli direttivi. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata; le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le difese e le eccezioni devono essere depositate nel rispetto dei termini processuali; non possono essere introdotte tardivamente mediante un atto formalmente diretto a chiedere il passaggio in decisione, se ciò impedisce alla controparte di replicare.
art. 257 d.lgs. n. 217/2005
il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.
La disposizione impone direttamente il nuovo inquadramento del personale già titolare della qualifica indicata, configurando un'attività amministrativa vincolata.
art. 5 d.lgs. n. 127/2018
Ha modificato l'ordinamento del personale dei Vigili del Fuoco prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2018, il nuovo inquadramento del personale nei ruoli direttivi e dirigenti logistico-gestionali.
art. 257, comma 6, d.lgs. n. 217/2005
il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza
L'inquadramento deve rispettare l'ordine del ruolo di provenienza, smentendo la prospettazione di un'equiparazione arbitraria o di una perdita dell'anzianità derivante dal nuovo inquadramento.
art. 212 d.lgs. n. 217/2005
al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli
Ai fini dello scatto convenzionale rileva soltanto l'anzianità maturata nei ruoli direttivi e dirigenziali indicati; il servizio precedente prestato in ruoli non direttivi non è utile per tale specifico beneficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellanti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Massime di principio
- Quando una legge dispone direttamente il reinquadramento del personale in una nuova qualifica, l'amministrazione svolge un'attività vincolata e non può discostarsi dall'inquadramento legislativamente previsto per tutelare una diversa posizione individuale o un precedente assetto di carriera.
- Il passaggio a una nuova qualifica o a un nuovo ruolo non determina automaticamente l'azzeramento dell'anzianità di servizio: la perdita può essere riconosciuta solo se deriva dalla specifica disciplina normativa applicabile al beneficio controverso e deve essere verificata distinguendo tra anzianità generale di servizio e anzianità utile per istituti particolari.
- Non sussiste una lesione del legittimo affidamento quando una riforma legislativa colloca il personale in una nuova qualifica secondo criteri predeterminati e, nel complesso, consente l'accesso a una posizione direttiva precedentemente non riservata al medesimo personale in ragione dei requisiti di accesso originari.
- Quando la disciplina normativa stabilisce che l'inquadramento avvenga secondo l'ordine del ruolo di provenienza, tale criterio vincola l'amministrazione e costituisce parametro per escludere contestazioni fondate su una presunta equiparazione arbitraria tra dipendenti.
- Le difese e le eccezioni depositate tardivamente non possono essere introdotte mediante un atto formalmente destinato a chiedere il passaggio in decisione, quando tale modalità elude il contraddittorio processuale e impedisce alla controparte di replicare nei termini.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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