Cassazione Civile, Ordinanza n. 30331/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una causa in materia di design industriale e concorrenza sleale. Una società titolare di alcuni modelli registrati e di prodotti di design (in particolare "articoli floreali", "angeli", "orsetti" ed "elefantini") aveva agito contro una concorrente per ottenere l'accertamento della contraffazione dei modelli, la repressione di condotte di concorrenza sleale, l'inibitoria, il ritiro e la distruzione dei prodotti contestati e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la contraffazione e la concorrenza sleale limitatamente ad alcuni prodotti e negando, invece, la tutela autorale delle opere di disegno industriale; la corte d'appello aveva poi riformato la decisione, rigettando le domande relative a contraffazione, concorrenza sleale e danni e revocando le relative statuizioni. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 per avere la corte territoriale escluso il valore artistico dei prodotti senza considerare l'esposizione in mostra e la pubblicazione in catalogo dell'opera; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 per avere adottato criteri giuridici ritenuti errati in tema di valore artistico del design; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia e improprio assorbimento di motivi di appello relativi alla concorrenza sleale; 5) violazione dell'art. 2598 c.c. e dell'art. 33 d.lgs. n. 30/2005 per avere la corte escluso che, pur negata la contraffazione, potesse residuare concorrenza sleale autonoma; 6) violazione delle norme sulla liquidazione del danno e omesso esame di fatti decisivi per il rigetto del risarcimento e della richiesta di danni punitivi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, affermando in particolare che la corte di merito aveva valutato le prove e applicato i parametri giurisprudenziali sul valore artistico del design; che la motivazione non era apparente; che non sussisteva omessa pronuncia poiché l'esclusione della contraffazione e l'analisi della mancanza di confondibilità escludevano la concorrenza sleale invocata; e che la liquidazione equitativa del danno richiede comunque prova dell'esistenza del pregiudizio e criteri di quantificazione, elementi ritenuti mancanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con onere del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente e senza spese per mancata costituzione degli intimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati: le censure sulla valutazione del valore artistico dei prodotti e sulla motivazione sono state considerate, in sostanza, richieste di riesame del merito; le doglianze sull'assorbimento e sull'autonomia della concorrenza sleale sono state ritenute prive di pregio perché la corte territoriale aveva comunque spiegato l'insussistenza della confondibilità tra i prodotti; la censura sul danno è stata respinta poiché la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e l'indicazione di parametri plausibili, elementi non forniti. Non essendosi difesi gli intimati, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere probatorio sul valore artistico dell'opera e sul danno; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito prova sufficiente dei fatti rilevanti.
art. 2, n. 10, L. n. 633/1941
norma posta a base della tutela autorale delle opere del disegno industriale; la Corte ha confermato che il valore artistico va accertato secondo parametri oggettivi elaborati dalla giurisprudenza e non basta una mera allegazione autoreferenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
evocato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era sufficiente e le questioni erano state comunque esaminate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata respinta perché le contestazioni tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse inesistente o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno del requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito.
art. 112 c.p.c.
evocato per asserita omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la decisione di merito aveva affrontato le questioni rilevanti.
art. 2598 c.c.
richiamato in tema di concorrenza sleale; la Corte ha ribadito che la confondibilità/imitazione servile va valutata in modo sintetico dal punto di vista del consumatore medio.
art. 33 d.lgs. n. 30/2005
richiamato nel motivo sulla distinzione tra contraffazione e concorrenza sleale; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'esclusione della contraffazione si accompagnasse all'esclusione della confondibilità rilevante.
art. 125 d.lgs. n. 30/2005
richiamato nel motivo sul risarcimento del danno in materia di proprietà industriale.
art. 2600 c.c.
richiamato per la responsabilità risarcitoria da concorrenza sleale.
art. 1226 c.c.
richiamato come base della liquidazione equitativa del danno; la Corte ha precisato che l'equità presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno.
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano, applicabili anche nella materia trattata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la dichiarazione dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La tutela autorale delle opere di design industriale richiede l'accertamento del valore artistico secondo parametri oggettivi e verificabili; non è sufficiente una mera affermazione della parte interessata o dell'autore sull'artistiticità dell'opera.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile se mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo; non ricorre il vizio se il giudice spiega, anche sinteticamente, le ragioni per cui ritiene non provati i fatti decisivi o non integrati i presupposti di legge.
- In materia di concorrenza sleale per imitazione servile, la confondibilità va apprezzata in modo sintetico e complessivo, dal punto di vista del consumatore medio, non mediante una mera scomposizione analitica degli elementi dei prodotti.
- L'esclusione della contraffazione di un modello non comporta automaticamente la configurabilità di concorrenza sleale: occorre comunque verificare in concreto la presenza di una condotta idonea a creare confusione o appropriazione dei pregi.
- La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo se il danno sia comunque dimostrato nella sua esistenza e vi siano elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione; in difetto, la liquidazione equitativa è illegittima.
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