Regolamento (UE) 2023/1682
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1682 della Commissione del 29 giugno 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Taminco BV) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso autorizzate. Aggiorna anche la classificazione del gruppo funzionale, precisandolo come additivo zootecnico volto al miglioramento dei parametri di rendimento, e fissa un tenore minimo di 1 000 mg/kg. Contestualmente abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 e introduce misure transitorie per consentire l’adeguamento delle etichette e la commercializzazione delle scorte esistenti.
Rinnovo dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e abrogazione del previgente regolamento di esecuzione n. 371/2011.
Ambito di applicazione
Si applica all’additivo per mangimi "sale di sodio di dimetilglicina" (numero di identificazione 4d4), autorizzato per i polli da ingrasso, nell’ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale "altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)". Riguarda il titolare dell’autorizzazione Taminco BV, gli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato e utilizzano l’additivo, le premiscele e i mangimi composti/materie prime contenenti la sostanza. È applicabile negli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede periodi transitori per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 24 settembre 2023/24 settembre 2024, entro i limiti indicati, fino a esaurimento scorte. L’autorizzazione rinnovata ha durata fino al 24 settembre 2033.
Rinnovo dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso
Il regolamento rinnova l’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina quale additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La decisione si fonda sulla domanda di rinnovo presentata dall’operatore interessato e sul parere favorevole dell’EFSA, che conferma la sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso già autorizzate e la sua efficacia a una determinata dose.
Contesto e motivazione del rinnovo
Il preambolo richiama che il sale di sodio di dimetilglicina era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011. La Commissione precisa che la valutazione scientifica ha mostrato che l’additivo continua a essere sicuro per i polli da ingrasso, per i consumatori e per l’ambiente. È inoltre rilevato che la precedente descrizione del gruppo funzionale nell’allegato del regolamento n. 371/2011 era troppo generica; per coerenza con il parere EFSA, il gruppo viene riformulato in termini di "miglioramento dei parametri di rendimento".
Ambito di applicazione e destinatari
L’atto riguarda il sale di sodio di dimetilglicina, identificato con il numero 4d4, e si applica ai mangimi destinati ai polli da ingrasso. Il rinnovo è concesso a favore del titolare dell’autorizzazione Taminco BV. La disciplina interessa anche gli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo, le premiscele e i mangimi composti o le materie prime che lo contengono.
Condizioni tecniche e classificazione dell’additivo
L’allegato qualifica l’additivo come appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici: (miglioramento dei parametri di rendimento)". Sono fissate le principali caratteristiche tecniche:
- composizione: sale di sodio di dimetilglicina con purezza minima del 97%, in forma solida;
- sostanza attiva: sodio N,N-dimetilglicina prodotto mediante sintesi chimica;
- impurità ammissibile: dimetilaminoetanolo (DMAE) ≤ 0,1%;
- formula chimica: C4H8NO2Na;
- numeri identificativi: CAS 18319-88-5 ed EINECS 242-206-5.
Dose autorizzata e metodi di analisi
Per i polli da ingrasso il livello minimo e massimo indicati coincidono e sono pari a 1 000 mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato indica anche i metodi analitici per il controllo della sostanza:
- HPLC con rivelazione a serie di diodi (DAD) a 193 nm per la determinazione nell’additivo per mangimi e nelle premiscele;
- gascromatografia (GC) con derivatizzazione precolonna e rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) per la determinazione nei mangimi composti.
Sicurezza, gestione del rischio e protezione degli utilizzatori
Il regolamento recepisce la valutazione EFSA secondo cui l’additivo non è irritante per la pelle, ma può essere irritante per gli occhi e sensibilizzante cutaneo. Per questo introduce un obbligo operativo a carico degli operatori del settore dei mangimi: devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Abrogazione del precedente regolamento e periodo transitorio
Con l’articolo 2 il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011. Tuttavia, per consentire l’adeguamento dell’etichettatura al nuovo gruppo funzionale, sono previste misure transitorie:
- sostanza e premiscele prodotte ed etichettate prima del 24 marzo 2024, secondo le norme previgenti, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 24 settembre 2024 secondo le norme previgenti, possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte, se destinati a polli da ingrasso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina è rinnovata per la categoria "additivi zootecnici" e per il gruppo funzionale "altri additivi zootecnici: (miglioramento dei parametri di rendimento)" alle condizioni indicate nell’allegato. La durata dell’autorizzazione è fissata fino al 24 settembre 2033.
Abrogazione del precedente regime
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, che aveva originariamente autorizzato l’additivo per 10 anni.
Misure transitorie per scorte ed etichettatura
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 24 marzo 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 24 settembre 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 24 settembre 2024 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati a polli da ingrasso.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato specifica: composizione dell’additivo (sale di sodio di dimetilglicina con purezza minima del 97%, forma solida), caratterizzazione della sostanza attiva (sodio N,N-dimetilglicina prodotto mediante sintesi chimica, DMAE ≤ 0,1%, formula C4H8NO2Na, CAS 18319-88-5, EINECS 242-206-5), metodi analitici (HPLC-DAD a 193 nm per additivo e premiscele; GC con derivatizzazione precolonna e FID per mangimi composti), specie di destinazione (polli da ingrasso) e tenore minimo e massimo pari a 1 000 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità.
Obblighi di gestione del rischio per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Base valutativa e motivazione del rinnovo
La Commissione richiama la domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il parere EFSA del 5 maggio 2021 che conferma la sicurezza per polli da ingrasso, consumatori e ambiente, nonché l’efficacia a 1 000 mg/kg. È inoltre precisato che il gruppo funzionale originario del precedente allegato era formulato in modo troppo generico e viene quindi aggiornato per riflettere il miglioramento dei parametri di rendimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1324
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1329
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1330
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1331
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1332
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1333
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →