Sentenza del 19/12/2016 n. 3675 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Accertamento - Parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Scostamento dagli "standards" in sè considerati - Sufficienza - Esclusione - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Oneri del contribuente e dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento standardizzato basato sul semplice scostamento tra il reddito dichiarato e gli standard risultanti dai parametri o dagli studi di settore. Il principio affermato è che tale scostamento, considerato isolatamente, non costituisce prova sufficiente della maggiore capacità contributiva, poiché gli standard integrano soltanto presunzioni semplici. La loro gravità, precisione e concordanza si consolidano esclusivamente all'esito di un contraddittorio effettivo con il contribuente. In tale sede, il contribuente può dimostrare, con ogni mezzo e senza limitazioni di contenuto, sia l'inapplicabilità degli standard alla propria impresa, sia le peculiarità concrete dell'attività svolta nel periodo d'imposta considerato.
La decisione
L'accertamento non può ritenersi adeguatamente motivato quando si limita a rilevare lo scostamento del reddito dichiarato dagli standard. L'Ufficio deve instaurare obbligatoriamente il contraddittorio, dimostrare perché lo standard prescelto sia concretamente applicabile e spiegare le ragioni per cui non ritiene fondate le contestazioni del contribuente. La mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell'accertamento. Il contribuente, dal canto suo, deve allegare e provare le circostanze che rendono non applicabile lo standard o che giustificano lo scostamento nella specifica realtà economica.
Norme richiamate
Parametri e studi di settore in materia di accertamento tributario
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Gli standard non determinano automaticamente il maggior reddito accertabile: il loro risultato deve essere valutato insieme agli elementi emersi nel contraddittorio.
Principi in materia di contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Prima di emettere l'accertamento fondato sugli standard, l'Ufficio deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e prove; l'omissione rende nullo l'atto.
Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento
La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento.
L'atto deve indicare l'applicabilità concreta dello standard utilizzato e illustrare perché le deduzioni del contribuente siano state disattese.
Massime di principio
- Il solo superamento degli studi di settore o dei parametri non prova automaticamente l'evasione o l'esistenza di un maggior reddito.
- Gli standard hanno natura di presunzioni semplici e devono essere corroborati dagli elementi specifici dell'attività e del periodo d'imposta.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Ufficio deve attivarlo e valutare concretamente le spiegazioni ricevute.
- Il contribuente deve collaborare fornendo elementi documentali e circostanze concrete su crisi aziendale, peculiarità dell'attività, stagionalità, localizzazione o altre condizioni incompatibili con lo standard.
- Un accertamento motivato soltanto mediante il riferimento allo scostamento, senza confronto con le deduzioni del contribuente, è esposto a nullità o annullamento.
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