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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16477/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Frisullo ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (turbata libertà degli incanti, artt. 110 e 353 c.p.) deducendo: 1) contrasto di giudicati (art. 630, lett. a c.p.p.), perché in un procedimento separato i coimputati principali (tra cui Valente e Claudio Tarantini) sono stati assolti per insussistenza del fatto, sicché la condanna dell'istigatore sarebbe inconciliabile; 2) sopravvenienza di nuove prove (art. 630, lett. c c.p.p.), con documenti di gara, relazione tecnica sui punteggi e verbali/escussioni dei componenti della commissione di gara che, secondo il ricorrente, escluderebbero qualsiasi intervento di Frisullo o di Valente e renderebbero non provato il fatto-reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul contrasto di giudicati la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata: la revisione per contrasto riguarda l'inconciliabilità di fatti storici accertati, non il mero diverso esito giudiziale o una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti. Nel caso concreto le sentenze (condanna in giudizio abbreviato per Frisullo basata sulle dichiarazioni di Gianpaolo Tarantini; assoluzione in processo ordinario per i coimputati per diversa utilizzabilità probatoria) ricostruivano i fatti in termini sostanzialmente coincidenti e la diversa conclusione derivava da compendi probatori differenti e da valutazioni di rilevanza probatoria non sovrapponibili: pertanto non è emersa incompatibilità di fatti storici che giustifichi la revisione. Anche la presunta "nuova prova" è stata ritenuta non decisiva: i documenti e le escussioni non sono stati valutati idonei a disarticolare il nucleo probatorio posto a base della condanna (in particolare le dichiarazioni assunte nel rito abbreviato). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Frisullo condannato alle spese processuali; la Corte ha altresì disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come indicato.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la revisione per contrasto di giudicati richiede l'inconciliabilità di "fatti storici" tra due decisioni irrevocabili; non è sufficiente il mero contrasto di valutazioni giuridiche o l'esito diverso del giudizio quando i fatti siano ricostruiti in modo coincidente.

  • art. 630, lett. c) c.p.p.

    La revisione per sopravvenienza di nuove prove è ammissibile solo se le nuove prove sono di tale consistenza e rilevanza da mettere in discussione il quadro probatorio che ha formato la base della condanna; nel caso concreto le nuove documentazioni e le deposizioni non sono state ritenute decisive.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cassazionale in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 541 c.p.p.

    Norma richiamata per la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.

  • art. 110 c.p.

    Articolo citato nel contesto dei reati a concorso di persone (concorso di persone nel reato); la decisione rileva che la natura plurisoggettiva del reato non altera il criterio di ammissibilità della revisione basato sull'incompatibilità dei fatti storici.

  • art. 353 c.p.

    Articolo relativo alla turbata libertà degli incanti, che costituiva il capo di imputazione; la sentenza richiama che l'accertamento di questo fatto richiede valutazioni probatorie che, se diverse per rito o compendio, non determinano automaticamente una causa di revisione.

  • art. 444 c.p.p. (menzione giurisprudenziale)

    La Corte osserva, richiamando giurisprudenza, che le sentenze emesse in riti speciali (es. patteggiamento o applicazione della pena su richiesta) sono di per sé meno idonee a fondare una revisione basata sul contrasto con sentenze ordinarie, perché il rito non ricostruisce il fatto con lo stesso contraddittorio probatorio.

Massime di principio

  • La revisione per contrasto tra giudicati richiede l'esistenza di fatti storici effettivamente inconciliabili tra due sentenze irrevocabili; il diverso esito decisionale non basta se le ricostruzioni fattuali risultano coincidenti.
  • Differenze di risultato tra riti (es. abbreviato/patteggiamento vs giudizio ordinario) dipendono spesso da diverso compendio probatorio e dalla diversa utilizzabilità di dichiarazioni: tale divergenza non costituisce di per sé motivo di revisione.
  • Le "nuove prove" per giustificare la revisione devono essere decisive e capaci di disarticolare in modo significativo il nucleo probatorio alla base della condanna; prove marginali o dichiarazioni di parte interessata raramente sono sufficienti.
  • Nei reati a più partecipanti non è automatica l'illegittimità della condanna di un concorrente quando l'autore principale è stato assolto in altro procedimento: conta la coerenza dei fatti accertati e non l'esito in sé.
  • La scelta di procedere con riti diversi da parte dei coimputati (abbreviato, ordinario, patteggiamento) aumenta il rischio di esiti divergenti, ma il rimedio straordinario della revisione è circoscritto e non si presta a sostituirsi al normale sindacato di legittimità o alla riunione dei procedimenti.
  • Chi pensa di ottenere una revisione per contrasto di giudicati dovrebbe mirare a dimostrare specifiche inconciliabilità fattuali (nuove risultanze che smentiscano in modo chiaro fatti accertati) più che lamentare il diverso uso probatorio fatto da giudici diversi.

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