Cassazione Penale, Sentenza n. 21947/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di immobili intestati ai figli maggiorenni: i ricorrenti contestavano la carenza di motivazione circa il valore attribuito agli immobili, la presunta inconsistenza del giudizio di pericolosità del proposto (Raffaele Verdezza) fondato su procedimenti pendenti e la non fittizietà dell'intestazione ai figli, con riferimento alla presunzione di cui all'art. 26, comma 2, D.Lvo 159/2011. I beni erano stati acquistati con provvista fornita dal padre e con un mutuo garantito dallo stesso; le rate del mutuo non sono più state pagate dopo l'arresto del padre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge e che le doglianze, pur formalmente presentate come violazione di legge, attengono in realtà alla completezza o alla logicità della motivazione (competenza non estesa in sede di legittimità salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente). Sulla sostanza ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il prezzo sulla base del rogito, aveva valutato concretamente la disponibilità effettiva dei beni (provvista del padre, presenza del padre alle stipule, garanzia sul mutuo, pagamento delle rate interrotto dopo l'arresto, commissione dei lavori), e aveva dato conto degli elementi indiziari relativi alla pericolosità. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lvo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
Riferimento generale alla disciplina delle misure di prevenzione; il decreto impugnato è stato adottato ai sensi del codice antimafia per la finalità di prevenzione patrimoniale e personale.
D.Lvo 159/2011, art. 4, comma 1, lett. b
Base normativa per l'adozione della misura nei confronti del proposto, in quanto indiziato di partecipazione ad associazione di narcotraffico (rilevanza della qualificazione del ruolo del soggetto ai fini della prevenzione).
D.Lvo 159/2011, art. 27
"si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"
Precisa il regime di impugnazione: contro i provvedimenti della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge; limita quindi l'oggetto della legittimità a profili di diritto.
D.Lvo 159/2011, art. 10
"avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore..."
Conferma la limitazione del ricorso per cassazione ai soli vizi di legge e specifica i soggetti legittimati all'impugnazione.
D.Lvo 159/2011, art. 26, comma 2
Prevede una presunzione relativa di fittizietà delle intestazioni. La Corte ha ritenuto però che, ove vi siano elementi concreti e diretti (provvista, garanzia, disponibilità effettiva), non sia necessario ricorrere alla presunzione per accertare la natura fittizia dell'intestazione.
D.P.R. 309/1990, art. 74
Richiamato quale norma penale da cui derivano gli illeciti (narcotraffico) che costituiscono il fondamento degli indizi per la misura di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso sia ritenuto inammissibile per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è limitato ai soli vizi di diritto: le doglianze sulla motivazione vengono esaminate in sede di legittimità solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente (priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità).
- Per dimostrare che un'intestazione a terzi (es. familiari) è fittizia, il giudice può fare affidamento su elementi concreti e fattuali (provvista del denaro da parte del proposto, presenza alle stipule, garanzie fornite, gestione e disponibilità dei beni, interruzione dei pagamenti dopo l'arresto) senza dover attivare necessariamente la presunzione legale di cui all'art. 26.
- La mera pendenza di un procedimento penale non rende automaticamente inesistente il giudizio di pericolosità agli occhi del giudice di prevenzione, specie se in sede di indagine preliminare sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza dal GIP o dal pubblico ministero.
- In sede di prevenzione patrimoniale la valutazione del prezzo e del valore degli immobili può essere adeguatamente motivata facendo riferimento agli atti formali (es. rogito notarile) e alle risultanze processuali; contestazioni astratte senza prova alternativa specifica sono difficilmente efficaci in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso infondato o che travisa la natura ammissibile del controllo in Cassazione rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare preliminarmente la sussistenza di un vizio di diritto concreto e rilevante.
- Per contrastare efficacemente provvedimenti di confisca intestati a terzi, è utile produrre prove documentali e fattuali che dimostrino la reale autonomia patrimoniale degli intestatari (fonti di reddito, atti di compravendita con pagamento autonomo, documentazione bancaria, prova di pagamento delle rate), e contestare punto per punto le ricostruzioni fattuali del giudice di merito.
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