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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03996/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (trattenuto)

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Giudice di Pace di Milano che aveva convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio, disposto in esecuzione di un decreto di espulsione del Prefetto di Milano emesso lo stesso giorno. Con un unico motivo ha dedotto la nullità del decreto di convalida per indecifrabilità della grafia del giudice, sostenendo che il provvedimento, scritto a mano in modo totalmente incomprensibile, non consentisse di comprendere la motivazione e quindi violasse il diritto di difesa. L'Amministrazione non ha depositato controricorso, limitandosi a una tardiva costituzione per l'eventuale udienza di discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che un provvedimento giudiziario è nullo quando la grafia lo renda assolutamente indecifrabile e quindi inidoneo a esternare il contenuto minimo della decisione e a consentire alle parti di comprendere le ragioni del decisum e di esercitare il contraddittorio. Ha escluso che possano bastare le parti prestampate del modulo a integrare una motivazione effettiva. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando che nel frattempo era già decorso il termine perentorio entro cui la convalida del trattenimento avrebbe dovuto essere disposta. Quanto alle spese, non le ha regolate nel presente giudizio, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e indicando che la liquidazione va fatta dal Giudice di pace di Milano.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità del provvedimento di convalida è stata fatta valere come vizio processuale deducibile in cassazione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    In sede di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Un provvedimento giudiziario redatto con grafia assolutamente indecifrabile è nullo quando non consente di percepire il contenuto minimo e indispensabile della motivazione e di comprendere le ragioni della decisione.
  • La mera presenza di formule prestampate non integra una motivazione effettiva se la parte argomentativa del provvedimento resta incomprensibile.
  • L'indecifrabilità del provvedimento, rendendo impossibile la comprensione della decisione, incide anche sul diritto di difesa e sul contraddittorio delle parti.
  • Quando la convalida di un trattenimento è impugnata e il relativo termine perentorio è già decorso, la cassazione del decreto deve avvenire senza rinvio perché non è più possibile rinnovare utilmente la decisione.
  • Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e, se la controparte soccombente è un'amministrazione statale, non opera la condanna delle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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