Cassazione Civile, Ordinanza n. 16904/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato da INPS a una professionista iscritta all'albo e titolare di partita IVA, per il recupero di contributi alla gestione separata relativi ai redditi prodotti nell'anno 2009. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione della professionista ritenendo che il reddito percepito per quell’anno, pari a euro 1.615, fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dalla legge, e quindi sufficiente a escludere l’obbligo contributivo per asserita occasionalità dell’attività. INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla gestione separata e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la soglia di euro 5.000 non può essere utilizzata come criterio automatico per negare l’obbligo di iscrizione e contribuzione, dovendosi invece verificare in concreto l’abitualità dell’esercizio professionale; ha inoltre evidenziato che la resistente era titolare di partita IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Salerno e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il corretto principio di diritto sulla gestione separata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fondato l’esclusione dell’obbligo contributivo su un automatismo basato sul solo importo del reddito annuo, senza un accertamento in fatto delle concrete modalità di esercizio della professione. È stato inoltre dato atto della non debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
stabilisce il quadro dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano attività professionale nei casi previsti dalla legge.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dal ricorrente come norma rilevante nella disciplina contributiva applicabile.
art. 21, comma 8, L. 247/2012
richiamato dal ricorrente come norma rilevante nella disciplina previdenziale degli avvocati.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
la soglia di euro 5.000 è richiamata come dato normativo, ma la Corte esclude che valga come automatismo decisivo per negare l’obbligo contributivo.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio, ma la decisione valorizza soprattutto la necessità di un accertamento in fatto delle modalità di esercizio dell’attività.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta camerale e la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di gestione separata previdenziale, l’obbligo di iscrizione e contribuzione per il professionista iscritto ad albo non può essere escluso in modo automatico per il solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a euro 5.000; la soglia rileva nei limiti previsti dalla disciplina, ma non sostituisce l’accertamento dell’abitualità dell’attività.
- Il requisito dell’abitualità dell’esercizio professionale va verificato in concreto, valorizzando elementi fattuali come iscrizione all’albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell’attività, e non può essere desunto ex post dal solo ammontare del reddito prodotto.
- Il reddito inferiore alla soglia legale può costituire solo un indizio, da coordinare con gli altri elementi acquisiti, eventualmente utile a escludere in concreto l’abitualità, ma non una prova legale automatica dell’occasionalità.
- L’esenzione dall’obbligo contributivo opera soltanto quando il reddito prodotto sia già integralmente assoggettato a un obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, secondo il sistema normativo applicabile.
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